L'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (l.300/70) prevede che i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubblicheelettive possono essere collocati in aspettativa non retribuita e ottenere dall'INPSl'accredito della contribuzione figurativa, ai fini del riconoscimento deldiritto e della misura della pensione.

La norma, nata per tutelare i lavoratoridel settore privato, è stata estesa dalla legge n. 724/1994 ai dipendenti pubblici.

Successivamente le leggi n.1/1999 e n. 488/1999hanno previsto che gli eletti che maturino il diritto a un vitalizio o ad unincremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, adecorrere dal 1° gennaio 2000, l'equivalente dei contributi pensionistici acarico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuitaloro concessa.

L'INPS ha sempre interpretato questa normain modo restrittivo, non riconoscendol'accredito della contribuzione figurativa a chi ricopriva cariche pubbliche inqualità di "nominato" e non di eletto.

Ora l'INPS, sempre sensibile a talunesollecitazioni, ha deciso di rivisitare le posizioni assunte in materia,attraverso una diversa interpretazionelogico-sistematica dell'art. 31 dello Statuto dei lavoratori.

Contrariamente a quanto deciso nel 2011,con il consenso del Ministero del Lavoro (o su input?) ha stabilito di estendere i benefici dell'art. 31 ancheai "nominati" a ricoprire funzionipubbliche di assessore regionale durante il periodo di mandato.

La svolta sifonda sull'assunto che le norme richiamate non potevano prendere inconsiderazione l'ipotesi di assessore regionale non eletto, in quanto al tempodella loro emanazione la figura dell'assessore nominato non era stata ancoraintrodotta nell'ordinamento.

Pertanto, secondo la circolare n.39 del 14 marzo 2013 emanata dall'INPS, sideve preferire  un'interpretazione  estensiva dell'art.31 della legge n. 300/1970 che amplia laplatea dei soggetti che possono fruire dell'accredito della contribuzionefigurativa, includendovi i dipendentipubblici non eletti, chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionalesulla base di una "nomina" decisa daun Organo elettivo.

Termini e adempimenti

I lavoratori in questione possonovalorizzare i periodi di aspettativa fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni, dal 14 marzo, domanda cartacea di accreditofigurativo all'INPS, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e PosizioneAssicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma.

Il modello di domandaè disponibile sul sito istituzionale ed è allegato alla circolare in esame.

Le istanze già presentate e respinte, sarannoriesaminate d'ufficio.

I soggettiche hanno maturato il diritto ad un vitalizio o ad incremento dellapensione, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributipensionistici per la quota a carico del lavoratore. Il versamento deve essereeffettuato con modello F24.

La base imponibile per il calcolodell'onere è data dalla retribuzione virtuale che l'interessato avrebbepercepito se fosse rimasto in servizio.

Le aliquote sono le seguenti:

- CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato), fino al31 dicembre 2006 è pari all'8,75 % e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a8,80.

- CPDEL, CPS, CPI e CPUG, fino al 31 dicembre 2006, 8,55% e dal 1° gennaio 2007 8,85.

È dovuto, inoltre, lo 0,35 % per il FondoCredito a carico degli iscritti all'ex INPDAP.