Il congedo maternità è il periodo di astensione dal lavoro spettante alle donne lavoratrice e comprende un periodo complessivo di 5 mesi, nel caso di parto senza complicazioni. Durante tutta la durata di sospensione obbligatoria dal lavoro, il lavoratore riceve la retribuzione dall'Inps. Ecco che cosa è necessario sapere sui mesi spettanti di congedo maternità in base alla propria situazione e la retribuzione Inps spettante.

Congedo maternità: durata e indennità

Il congedo di maternità consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro: due mesi antecedenti la presunta data del parto, in aggiunta ai periodi di interdizione anticipata disposti dalla ASL o direzione territoriale del lavoro per mansioni incompatibili nel caso di gravidanza a rischio,  e i tre mesi successivi alla nascita.

Nel caso di parto anticipato, ai tre mesi dopo il parto previsti per il congedo maternità, devono essere aggiunti i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta, dunque, periodo non goduto. Allo stesso modo, in caso di parto post data presunta, nel periodo di congedo maternità si includono i giorni tra le due date. Si consideri che nel caso di parto gemellare la durata del congedo maternità resta invariata, fermo restando i due mesi precedenti la data del parto e i 3 mesi successivi all'evento.

Congedo maternità, durata: casi particolari

In caso di parto prematuro, è possibile differire la fruizione del congedo maternità dopo il parto al momento dell'ingresso del nascituro in casa, e se le condizioni di salute della donna consentono il rientro sul posto di lavoro. E' possibile anticipare l'inizio del congedo maternità in caso di gravidanza a rischio o nel caso di condizioni di lavoro o ambientali pericolose per la donna in stato interessante. Di competenza in materia della decisione sulla richiesta à la Asl e le Direzioni Territoriali del Lavoro: se la donna non può essere destinata ad altre mansioni, è concessa proroga dell'astensione obbligatoria fino a 7 mesi dopo il parto.



Anche l'interruzione della gravidanza dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerarsi come un "parto". La lavoratrice conserva il diritto al congedo maternità, almeno che non sia il soggetto a decidere per il rientro anticipato. L'insorgere di una malattia durante il congedo maternità dopo il parto non interrompe il congedo stesso; in caso di morte del neonato durante il parto o nei tre mesi successivi, la lavoratrice non può essere licenziata per tutto il decorrere del congedo, mantenendo l'indennità di maternità spettante. Le stesse regole di durata del congedo maternità sono date in caso di adozione o affidamento nazionale di minore per i 5 mesi successivi all'evento.

Congedo maternità: a quanto ammonta l'indennità

Durante il periodo di fruizione del congedo di maternità si ha diritto a un'indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera su base dell'ultima busta paga. L'indennità maternità è anticipata in busta paga, ma esistono dei casi in cui è corrisposta dall'Inps: è il caso delle lavoratrici stagionali, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine, colf e badanti, lavoratrici assicurate exIPSEMA e lavoratrici disoccupate o sospese.

Le donne lavoratrici autonome o libere professioniste iscritte alla Gestione separata Inps non hanno obbligo di astensione dal lavoro, ma la permanenza volontaria al lavoro consegue la perdita del diritto all'indennità di maternità.