E’ appena stata approvata la nuova Legge delega in materia Fallimentare, che cambia il vecchio impianto della normativa risalente al 1942 . Esaminiamo dunque punto per punto le principali novità, ricordando che il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più DLgs che andranno a riscrivere la legge fallimentare.

Innanzitutto viene prevista l’introduzione dell'espressione “liquidazione giudiziale" al posto della parola “fallimento”. L'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore dovrà sottostare alle regole predisposte da un modello processuale unico e celere che è applicabile indifferentemente a tutti tutte le categorie di debitori.

Le notifiche nei confronti di questi ultimi avverranno via Pec. Ci sarà quindi un taglio dei costi e della durata delle procedure concorsuali.

Maggiori poteri e più specializzazione dei giudici concorsuali e del curatore che accederà più facilmente alle banche dati della Pa. Egli potrà promuovere la fase di riparto dell'attivo trai creditori e le varie azioni giudiziali di responsabilità (anche verso società )spettanti ai soci o ai creditori sociali.Gli organi procedenti saranno responsabili per il mancato rispetto dell’obbligo di collaborazione e reciproca informazione. La competenza del giudice verrà stabilita in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali.

Dall’allerta alle garanzie: le novità di una riforma epocale

Disposizioni specifiche sono state poi introdotte per i gruppi di imprese, cui si applicherà la presunzione ex articolo 2359 c.c.. Sono inoltre stabiliti specifici criteri per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo e per quella del concordato preventivo di gruppo, che mira alla liquidazione dell'azienda se assicura il pagamento di almeno il 20 %dei crediti chirografari.

Merita in particolare di essere menzionato il meccanismo di allerta per impedire l’irreversibilità delle crisi aziendali, concedendo ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale volte alle mediazioni fra creditori- debitori. Il meccanismo di allerta può essere innescato dal debitore o d'ufficio dal tribunale. In tal caso viene nominato un esperto con il compito di risolvere la crisi, previo raggiungimento di un accordo con i creditori.

La soluzione è incentrata sull’istituzione presso ogni Camera di commercio di un organismo che assiste il debitore, che avrà a disposizione 6 mesi per ricercare una soluzione concordata con i creditori. Quest’ultimo sia esso persona fisica o giuridica ma non società quotata o grandi impresa, se attiva tempestivamente l'allerta godrà di misure premiali. Sono dunque previsti incentivi alla ristrutturazione del debito, viene meno il limite del 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Procedura del concordato preventivo: in pillole i punti chiave

Per quanto riguarda il Concordato preventivo la riforma in particolare mira a ridefinire le modalità di accertamento dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità.

Ulteriori novità riguardano l’introduzione di una dettagliata regolamentazione della fase di esecuzione del piano; i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili. I compensi dei professionisti saranno proporzionali all'attivo dell’impresa sottoposta alla procedura di concordato ; ci sarà una suddivisione dei creditori in classi e l’eliminazione dell'adunanza dei creditori.

Per favorire la continuità aziendale, la liquidazione giudiziale viene prevista come extrema ratio.Una nota di favore in ultimo è prevista in favore dei commercialisti che vedono riconosciuta l’importanza dei controlli posto che viene decisamente rafforzato il ruolo di sindaci e revisori, ma con le necessarie distinzioni». Infine si è proceduto all’abrogazione dell'istituto della dichiarazione di fallimento d'ufficio dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria.