Sorveglianza mirata e sopralluoghi: queste le misure di controllo per gli interventi di efficientamento energetico per i beneficiari della detrazione fiscale del 110%. Come previsto dal decreto asseverazioni del Mise 6 agosto 2020, diventano operativi dal mese di novembre i controlli di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sulle istanze di accesso al superbonus del 110%.

Procedure di controllo: lo spartiacque è la data del 1° luglio

Controlli che si svolgeranno secondo due modalità: per i lavori avviati prima del 1° luglio 2020, i controlli sono estesi all’intera platea: Enea passerà al setaccio tutte le istanze.

Per i lavori avviati in seguito a tale data, i controlli vengono effettuati a campione, mediante una lista di casi individuati sulla base di determinati criteri di selezione, con riguardo all’ammontare di spesa elevata, agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota ed alle criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari.

Nel limite minimo, in ogni caso, del 5% delle asseverazioni rilasciate annualmente.

Il controllo documentale: procedura di accertamento e casi di esito negativo

La procedura di controllo si apre con la comunicazione al soggetto beneficiario (o all’amministratore di condominio, nel caso di interventi su parti condominiali) dell’avvio del procedimento da parte di Enea a mezzo raccomandata o PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione deve trasmettere (ove non l’abbia già fatto) all’indirizzo pec di Enea la documentazione richiesta nella comunicazione.

Una volta ricevuta la documentazione, Enea procede all’accertamento della corretta esecuzione tecnica e amministrativa dell’intervento e della permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione del 110%.

Nel termine di 90 giorni, al beneficiario della detrazione è comunicato l’esito della verifica documentale.

Il controllo documentale dà esito negativo in due casi: quando la documentazione fornita (anche a seguito di richieste di integrazione) è risultata carente o risultano insoddisfatti i requisiti e le condizioni» per l’accesso al superbonus; oppure quando la documentazione richiesta non può essere fornita in quanto indisponibile presso il soggetto interessato.

Il controllo in situ, preavviso e casi di esito negativo: le sanzioni

Il controllo sulla documentazione può essere integrato dal controllo in situ, tramite sopralluogo: nel limite minimo del 10% delle asseverazioni rilasciate annualmente, il sopralluogo dev’essere effettuato presso l’edificio su cui è stato eseguito l’intervento fiscalmente agevolato.

L’avvio del sopralluogo è comunicato al soggetto beneficiario (o all’amministratore di condominio) a mezzo raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l’accesso.

Il controllo tramite sopralluogo dà esito negativo: in caso di difformità tra i lavori effettivamente eseguiti e quelli contenuti nella documentazione trasmessa da Enea; oppure in caso di comportamenti da parte del beneficiario della detrazione tali da impedire od ostacolare le attività di verifica in loco.

La sanzione amministrativa comminata ai tecnici che hanno rilasciato attestazioni o asseverazioni infedeli va da 2 mila a 15mila euro, salvo che la condotta costituisca reato punito ai sensi del c.p.. L’Agenzia delle entrate - cui Enea trasmette i relativi atti - provvederà alla revoca del beneficio fiscale nei confronti dei soggetti interessati dai controlli che hanno dato esito negativo.