Il decreto Rilancio approvato il 13 maggio dal Governo Conte, ha potenziato una delle misure più attese del provvedimento: l'ecobonus al 110% per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico degli edifici. Sono state apportate diverse correzioni al testo, fino ad arrivare alla decisione che le seconde case, se non sono in condominio, restano escluse dall'agevolazione.

Le unifamiliari non ne hanno diritto

La maxi manovra Politica 55 miliardi di euro, atta ad aiutare famiglie e imprese in tempi di coronavirus, nel caso dell'ecobonus ha messo 'fuori gioco' gli edifici unifamiliari, come ville e villette che non fungono da prima casa.

Ma il decreto ha anche specificato che rientreranno nel beneficio al massimo livello le seconde case che fanno parte di un condominio: probabilmente si intende che i proprietari di queste ultime possono accedere all'ecobonus al 110 per cento per le spese sostenute dal condominio. Occorre comunque dissolvere un dubbio più generale: se nella nuova agevolazione in questione rientrino anche i lavori previsti all'ecobonus tradizionale eseguiti sull'unità abitativa, legati a quelli effettuati sul cappotto termico o a quelli relativi alla sostituzione delle caldaie.

Dal testo si evincono risposte positive

Quest'ultimo nodo è in attesa di esser 'districato' da una norma di legge o un atto interpretativo della stessa: se anche i lavori effettuati sulla singola unità abitativa, intesa anche come prima casa facciano parte dell'ecobonus al 110 per cento, quando sono "agganciati" (così come stabilito dal meccanismo) a quelli "trainanti".

Il testo normativo ha specificato in merito che: il beneficio in quota massimale è rivolto "agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su singole unità immobiliari adibite al abitazioni principali". Ma la questione è delicata ed bisogna fare un'analisi approfondita anche delle singole virgole.

Categorie dei lavori ai quali si applica l'ecobonus al 110 per cento

L'articolo 128 del decreto Rilancio ha stabilito che la detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per le seguenti migliorie:

  • lavori di isolamento termico delle superfici opache inerenti all'involucro dell'edificio che incidano su più di un quarto della superficie disperdente lorda dell'immobile stesso; l'ecobonus è riconosciuto su una spesa complessiva non superiore a 60 mila in relazione alle unità immobiliari che compongono lo stabile;
  • lavori sulle parti comuni degli immobili finalizzati a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale in essere con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o l'erogazione di acqua calda con efficienza energetica uguale o superiore alla classe A;
  • gli stessi lavori del punto precedente effettuati sugli edifici unifamiliari, tranne gli impianti ibridi e geotermici, anche correlati all'applicazione del fotovoltaico;
  • interventi antisismici sugli edifici, solo se è stata stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.