L'utilizzatore (impresa o comunque datore di lavoro) che nelcorso del 2013 ha utilizzato i lavoratorisomministrati, cioè i lavoratori provenienti dalle agenzie di lavorointerinale, ha l'obbligo di presentare alla Rappresentanza SindacaleUnitaria (RSU) o alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSA) o, in mancanza,alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni deilavoratori, la comunicazione del numero e dei motivi della sottoscrizione deicontratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e laqualifica dei lavoratori utilizzati.
Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 12187/2012,ha stabilito che il termine per la presentazione della comunicazione è fissatoal 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, perl'anno 2013, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2014, per non incorrerenella sanzione prevista che va da un minimo di 250 ad un massimo di 1.250 euro.
È altresì importante ricordare che chi utilizza lavoratorisomministrati, prima di effettuare la stipula del contratto, o nei cinquegiorni successivi qualora si possano comprovare motivate ragioni di urgenza,dovrà darne comunicazione alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alleassociazioni territoriali aderenti ai sindacati comparativamente piùrappresentativi sul piano nazionale, del numero e dei motivi del ricorso aquesta forma contrattuale di lavoro. Si tratta, quindi, di una comunicazionepreventiva che deve essere effettuata necessariamente dal soggetto utilizzatore.