In questi giorni il governo Renzi ha dato l'avvio all'attuazione del Job Act ponendo la fiducia alla Camera sul decreto lavoro e sostanziali sono le modifiche apportate dalla nuova normativa: contratti a termine, di apprendistato e di solidarietà. Facciamo il punto sui contratti di solidarietà e le novità che li riguardano.

I contratti di solidarietà sono una tipologia di contratto di lavoro, che prevede la riduzione del monte ore e della distribuzione: tali contratti vennero introdotti in Italia con decreto legge n.726 del  30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 il 19 dicembre 1984.  Sono contratti che vogliono evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo più razionale impiego.

Lavorare meno, per un breve periodo di tempo, ma lavorare tutti e salvare così i livelli occupazionali. Per stipulare tali contratti si devono rispettare alcuni parametri e verificare innanzitutto se l'impresa rientra tra quelle che possono validamente sottoscriverli.

Qui sotto una rapida lista:

- imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;

- imprese appaltatrici del servizio di mensa;

- imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;

- imprese della logistica con oltre 20 dipendenti;

- imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti;

- compagnie e gruppi portuali;

- imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti;

- imprese editrici;

- imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;

- vettori aerei e società derivate;

- imprese del sistema aeroportuale.

Una volta verificata la lista l'azienda deve provvedere all'individuazione dei dipendenti per i quali opererà la riduzione dell'orario di lavoro.

La norma generale prevede che ai lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, un'integrazione pari al 60% della retribuzione persa. La riduzione è parametrata ad orario di lavoro e collocazione geografica dell'impresa: per riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione  contributiva del 25%. Se l'azienda si trova nelle aree svantaggiate, la riduzione sale al 35%; per riduzioni superiori al 30% spetta una riduzione nella misura del 35%. Se l'azienda è in un'area svantaggiata riduzione al 40%.

Infine, quanto alla durata, è previsto che il contratto di solidarietà sia stipulato per un minimo di 12 mesi e per un massimo di 24 mesi: raggiunto tale limite si può ottenere una proroga per altri 24 mesi solo a seguito di provvedimento emesso da parte dal Ministero del Lavoro. I 24 mesi aumenteranno a 36 mesi in caso di imprese del Mezzogiorno.