In questi giorni il governo Renzi ha dato l'avvio all'attuazione del Job Act ponendo la fiducia alla Camera sul decreto lavoro e sostanziali sono le modifiche apportate dalla nuova normativa: contratti a termine, di apprendistato e di solidarietà. Facciamo il punto sui contratti di solidarietà e le novità che li riguardano.
I contratti di solidarietà sono una tipologia di contratto di lavoro, che prevede la riduzione del monte ore e della distribuzione: tali contratti vennero introdotti in Italia con decreto legge n.726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 il 19 dicembre 1984. Sono contratti che vogliono evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo più razionale impiego.
Lavorare meno, per un breve periodo di tempo, ma lavorare tutti e salvare così i livelli occupazionali. Per stipulare tali contratti si devono rispettare alcuni parametri e verificare innanzitutto se l'impresa rientra tra quelle che possono validamente sottoscriverli.
Qui sotto una rapida lista:
- imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
- imprese appaltatrici del servizio di mensa;
- imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;
- imprese della logistica con oltre 20 dipendenti;
- imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti;
- compagnie e gruppi portuali;
- imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti;
- imprese editrici;
- imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;
- vettori aerei e società derivate;
- imprese del sistema aeroportuale.
Una volta verificata la lista l'azienda deve provvedere all'individuazione dei dipendenti per i quali opererà la riduzione dell'orario di lavoro.
La norma generale prevede che ai lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, un'integrazione pari al 60% della retribuzione persa. La riduzione è parametrata ad orario di lavoro e collocazione geografica dell'impresa: per riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione contributiva del 25%. Se l'azienda si trova nelle aree svantaggiate, la riduzione sale al 35%; per riduzioni superiori al 30% spetta una riduzione nella misura del 35%. Se l'azienda è in un'area svantaggiata riduzione al 40%.
Infine, quanto alla durata, è previsto che il contratto di solidarietà sia stipulato per un minimo di 12 mesi e per un massimo di 24 mesi: raggiunto tale limite si può ottenere una proroga per altri 24 mesi solo a seguito di provvedimento emesso da parte dal Ministero del Lavoro. I 24 mesi aumenteranno a 36 mesi in caso di imprese del Mezzogiorno.