La valutazione della posizione di un candidato nelle Graduatorie ad esaurimento è basata sul calcolo del punteggio di titoli e servizi. In caso di parità di merito punteggio tra candidati, il punteggio complessivo e la rispettiva posizione nella graduatoria in oggetto è regolata dalla disciplina delle preferenze: a parità di merito e punteggio passa per primo il candidato con determinate tipologie di condizioni, che vanno dal numero dei figli a carico, dall'età, alla condizione personale di orfano, invalidità e/o la fruizione della Legge 104, all'anzianità di iscrizione nella medesima Graduatoria. Nel sito ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione è possibile visualizzare i titoli di preferenza utilizzati nell'assegnazione della rispettiva posizione nelle Graduatorie ad esaurimento di ogni candidato in caso di parità di merito e punteggio.
Nelle Graduatorie ad esaurimento a parità di punteggio precede il candidato che vantare maggiore anzianità di iscrizione nella graduatoria in oggetto e nel caso in cui ancora sussista parità di punteggio, la preferenza si basa sulla condizione di coniugato/non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico, gli invalidi ed i mutilati civili, i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito (in relazione alle preferenza espresse in ordine alfabetico). Successivamente la disciplina della preferenza applica lo svolgimento di servizio senza demerito nelle ammministrazioni pubbliche e la precdenza verso il più giovane di età. Nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione è possibile visualizzare per ordine alfabetico i titoli di preferenza in base ai quali è disciplinato il regolamento sulle preferenze applicate alla valutazione della posizione nelle Graduatorie ad esaurimento in caso di parità di merito e punteggio e che stabiliscono la precedenza di un candidato rispetto ad un altro.
Graduatorie ad esaurimento: preferenze
In relazione alla disciplina della preferenza che interessa la valutazione della rispettiva posizione in caso di parità di punteggio nella Graduatoria ad esaurimento (nelle graduatorie in generale) si prevede che la preferenza sia determinata dall'età anagrafica, (preferenza al più giovane), numero dei figli a carico, dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito. La disciplina della differenza nella valutazione della posizione dell'aspirante nelle Graduatorie ad esaurimento a parità di merito e punteggio con un determinato numero di figli a carico si applica indipendentemente dalla condizione di coniugato o meno dell'aspirante. I criteri di valutazione della posizione nella Graduatorie ad esaurimento in caso parità di merito e punteggio costituiscono anche i parametri di precedenza di un candidato rispetto all'altro.Nelle Graduatorie ad esaurimento a parità di punteggio precede il candidato che vantare maggiore anzianità di iscrizione nella graduatoria in oggetto e nel caso in cui ancora sussista parità di punteggio, la preferenza si basa sulla condizione di coniugato/non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico, gli invalidi ed i mutilati civili, i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito (in relazione alle preferenza espresse in ordine alfabetico). Successivamente la disciplina della preferenza applica lo svolgimento di servizio senza demerito nelle ammministrazioni pubbliche e la precdenza verso il più giovane di età. Nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione è possibile visualizzare per ordine alfabetico i titoli di preferenza in base ai quali è disciplinato il regolamento sulle preferenze applicate alla valutazione della posizione nelle Graduatorie ad esaurimento in caso di parità di merito e punteggio e che stabiliscono la precedenza di un candidato rispetto ad un altro.
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