Con il decreto legge n.90 del 24 giugno 2014 a firma del ministro Madia non è più possibile il trattenimento in servizio per i docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo che hanno maturato gli anni di servizio per l'ottenimento della pensione. In relazione alla normativa previgente, il personale docente e amministrativo aveva la possibilità di presentare domanda per restare in servizio per un tempo massimo di due anni oltre l'età stabilita e il numero di anni maturato per il collocamento a riposo. L'accettazione del trattenimento in servizio per il tempo massimo di un biennio scolastico era a discrezione dell'amministrazione cui l'aspirante si trovava in servizio. Info brevi sul decreto legge e sugli articoli abrogati che non consentono più la richiesta di trattenimento in servizio.

Quota96 e decreto legge: info brevi

La soluzione al collocamento in pensione dei Quota96 della Scuola appare ancora sospesa ma d'altra parte anche quella del personale della scuola che ha fruito del trattenimento in servizio. Il decreto legge del 24 giugno del 2014 firmato dal ministro Madia stabilisce che per i docenti, i dirigenti scolastici e il personale amministrativo che hanno maturato gli anni per il raggiungimento della pensione non sarà più possibile il trattenimento in servizio. A decorrere dal 1° settembre 2014 il personale della scuola non potrà più essere trattenuto in servizio oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente per il collocamento in pensione. In relazione al decreto legge n.90 del 24 giugno, sono fatti salvi sino alla data del 31 agosto 2014 i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto; i trattenimenti in servizio del personale docente e amministrativo non ancora in atto alla data di entrata in vigore del decreto legge devono essere revocati.



La revoca dei trattenimenti in servizio non ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto costituiscono l'effetto primario dell'abrogazione degli articoli 16, del dl 503/1992, 72 del dl 112/2008 e 9 del dl 78/2010 disposta, nei dettagli, dall'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, che consentivano al personale della scuola di presentare domanda di trattenimento in servizio per due anni oltre i limiti di età stabiliti per il collocamento in pensione, ovvero sessantacinque anni di età per il servizio maturato entro la data del 31 dicembre 2011, requisiti anagrafici e contributivi necessari all'accesso al trattamento pensionistico dalla normativa previgente l'entrata in vigore del dl 201/2011, sessantasei anni e tre mesi per il restante personale della scuola in servizio.