Stipendio inferiore: ratei tredicesima non dovuti
A parità di servizio, la tredicesima mensilità del personale docente è identica, se non fosse per alcune tipologie di congedo non previste con pagamento intero nella busta paga. In base al contratto della scuola, nel CCNL del novembre 2007, all'art.80 comma 5 si stabilisce che i ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o altra condizione che comporti sospensione o privazione del trattamento economico. Inoltre il CCNL del personale docente dispone che i ratei della tredicesima mensilità non sono dovuti al personale docente cessato dal servizio per motivi disciplinari. La tredicesima mensilità in busta paga si matura in relazione ai mesi di servizio prestato durante l'anno solare in via continuativa: l'importo in busta paga è calcolato in proporzione ai dodicesimi lavorati.Rientrano nei ratei della tredicesima mensilità non dovuti i permessi quali il congedo non retribuito per malattia di un figlio, o altre motivazioni legate all'ambito famigliare. Il CCNL all'art.80 dispone che la tredicesima mensilità spetta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno in cui si sottoscritto il contratto di lavoro. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno scolastico in cui si è preso servizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno scolastico, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Per questo motivo anche la busta paga finale risente di differenziazione nell'importo totale dovuto.