Differenza di stipendio tra docenti: la causa potrebbe essere una tredicesima mensilità inferiore per la fruizione di giorni di congedo non retribuiti. Il CCNL del personale docente stabilisce che i ratei della tredicesima non sono dovuti per assenza dal servizio per motivi personali, di famiglia o cessazione del servizio per motivi disciplinari. L'importo della tredicesima è versato per intero nella busta paga nel caso di congedo maternità e congedo per malattia. Ecco alcune delle motivazioni per cui lo stipendio di un docente a parità di servizio potrebbe avere un importo di gran lunga differente. Attenzione anche al periodo di servizio prestato durante l'anno scolastico in via continuativa: anche questo è un fattore importante per la retribuzione del congedo e la somma spettante nei ratei della tredicesima mensilità.
Stipendio inferiore: ratei tredicesima non dovuti
A parità di servizio, la tredicesima mensilità del personale docente è identica, se non fosse per alcune tipologie di congedo non previste con pagamento intero nella busta paga. In base al contratto della scuola, nel CCNL del novembre 2007, all'art.80 comma 5 si stabilisce che i ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o altra condizione che comporti sospensione o privazione del trattamento economico. Inoltre il CCNL del personale docente dispone che i ratei della tredicesima mensilità non sono dovuti al personale docente cessato dal servizio per motivi disciplinari. La tredicesima mensilità in busta paga si matura in relazione ai mesi di servizio prestato durante l'anno solare in via continuativa: l'importo in busta paga è calcolato in proporzione ai dodicesimi lavorati.Rientrano nei ratei della tredicesima mensilità non dovuti i permessi quali il congedo non retribuito per malattia di un figlio, o altre motivazioni legate all'ambito famigliare. Il CCNL all'art.80 dispone che la tredicesima mensilità spetta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno in cui si sottoscritto il contratto di lavoro. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno scolastico in cui si è preso servizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno scolastico, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Per questo motivo anche la busta paga finale risente di differenziazione nell'importo totale dovuto.
Ratei tredicesimi: dovuti per maternità e malattia
Nel caso di congedo per maternità o per malattia, i ratei dela tredicesima mensilità sono dovuti e corrisposti per intero in busta paga. La sola differenza nello stipendio del personale docente con stessa anzianità di servizio è dovuta all'esclusiva fruizione di giorni di congedo per motivi famigliari e personale, che non hanno nulla a che vedere con malattia o maternità nel caso del personale docente donna. Per avere maggiori informazioni sulle differenti tipologie di congedo retribuito e non retribuito e per cui spetta l'importo per intero della tredicesima mensilità, è utile consultare il contratto CCNL della scuola, in relazione all'art.80 che disciplina la materia in fatto di congedo e assenze del personale docente.
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