In questi giorni, un caso dibattuto: a chi spettano le vacanze di Natale? Nel caso di incarico con supplenza breve, il docente ha diritto al riconoscimento giuridico e economico del periodo di sospensione delle lezioni? La normativa di riferimento è l'art. 40 comma 3 del CCNL/2007, non sempre applicato in maniera corretta dalle segreterie scolastiche, e la nota Miur n. 13650 del 18/12/2013 Ecco i casi più frequenti e l'interpretazione Aran.

Supplenze e riconoscimento vacanze di natale

In relazione all'art. n. 40, comma 3 del CCNL del 2007, normativa di riferimento che ogni supplente può trovare nella seconda pagina del proprio contratto a tempo determinato di supplenza breve, dichiara che quando il docente titolare della cattedra si assenta in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (come nel caso delle vacanze natalizie) e con termine dell'assenza in data non inferiore a sette giorni successivi alla data di ripresa delle lezioni (in questo caso il 7 gennaio), il contratto a tempo determinato è stipulato per l’intera durata dell’assenza del docente. L'art. n. 40, comma 3 del CCNL del 2007 mette in evidenza e chiarisce il caso dell'oggettica e continuativa assenza del docente titolare della cattedra (e per il quale il supplente ha ottenuto l'incarico) indipendentemente dalle procedure giustificative del docente assente (ovvero le certificazioni prodotte a giustificare l'assenza).



In base all'interpretazione dell'Aran, il periodo di assenza del titolare prima delle vacanze natalizie e di seguito a queste, ovvero più periodi di assenza continuativa con produzione di differenti certificazioni giustificative, permettono al supplente la maturazione del requisito richiesto dall'art. n. 40, comma 3 del CCNL/2007, il quale stabilisce che il supplente ha diritto al riconoscimento giuridico e economico nel caso in cui il suo contratto inizi almeno 7 giorni prima delle vacanze di natale e i 7 giorni successivi alla ripresa delle lezioni. La segreteria scolastica dovrà comprendere nel nuovo contratto di lavoro stipulato alla ripresa delle lezioni (7 gennaio) anche il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie. Altresì, in base alla nota Miur Prot. AOODGPER n. 13650 del 18/12/2013, il docente che in servizio con contratto di supplenza breve nei 7 giorni precedenti alle vacanze di natale e nei successivi 7 giorni succesivi alla ripresa (docente titolare ancora assente) il contratto di lavoro a tempo determinato deve includere anche il periodo di sospensione delle lezioni.

Supplenze brevi: pagamento vacanze di natale

Il riconoscimento giuridico e economico delle vacanze di natale al supplente temporaneo che abbia maturato i requisiti richiesti nell'art. n. 40 del CCNL/2007 può però non essere effettuato al momento della stipula del primo contratto, o di altra modalità di liquidazione del periodo in oggetto (talvolta anche con un contratto a parte da quello dell'incarico di supplenza breve). Per meglio comprendere a chi spetta il pagamento e il riconoscimento del periodo di sospensione delle lezioni nel caso di supplente temporaneo si ricordi che il docente titolare della cattedra per cui si richiede l'incarico di sostituzione deve essere assente da almeno 7 giorni prima le vacanze natalizie (il supplente deve aver firmato la presa di servizio entro questi giorni); deve certificare un'assenza continuativa a prescindere dalle documentazioni giustificative prodotte e per tutto il periodo delle vacanze di natale; il periodo di assenza deve comprendere anche i 7 giorni successivi alla ripresa delle lezioni. Tutti e tre i requisiti devono essere presenti alfine del riconoscimento giuridico e economico delle vacanze natalizie al supplente in servizio.