Come previsto dall'art. 1 comma 26 e seguenti della legge 23/12/2014 n° 190, nel periodo compreso fra il 2015 e il 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato con un contratto di lavoro avviato da un minimo di sei mesi hanno diritto a richiedere l'integrazione della liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto nella busta paga mensile. Oltre al requisito di un rapporto di lavoro subordinato nel settore privato e superiore a sei mesi, non hanno diritto all'assegno i lavoratori dipendenti domestici, del settore agricolo, per coloro per cui sia previsto l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi, da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, da datori di lavoro con accordo di ristrutturazione dei debiti, con piano di risanamento attestato iscritto nel registro delle imprese, per coloro per cui siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale o con accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.
A quanto corrisponde l'assegno
L'assegno integrativo corrisponde alla quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto al netto della detrazione effettuata dal datore di lavoro dello 0,5%. Per coloro i quali usufruiscano di pensione integrativa e che scelgono la liquidazione della Qu.I.R., la quota corrisponde all'intero TFR maturando. La volontà di richiedere al datore di lavoro il TFR come integrazione della busta paga mensile non potrà essere modificata fino al 30 giugno 2018. Qualora l'Azienda avesse un numero di dipendenti inferiore a 50 il datore di lavoro potrebbe usufruire di un finanziamento rilasciato dal fondo INPS.
Modalità di pagamento
Per usufruire dell'assegno integrativo, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un modello di istanza d'accesso previsto dall'Inps.
Accertati i requisiti richiesti, la somma sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ed è corrisposta dal mese seguente alla richiesta per i dipendenti di datori di lavoro che non fanno richiesta del finanziamento rilasciato dal fondo INPS. Nel caso in cui il datore di lavoro richiedesse il finanziamento all'INPS, il dipendente si vedrà corrisposta la somma integrativa dal quarto mese seguente alla richiesta.
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