Nel caso in cui si riceva convocazione e si invia una mail di disponibilità alla supplenza non è detta che una eventuale rinuncia per diverse motivazioni abbia degli effetti nelle prossime proposte per incarico, sia dall'istituzione da cui proviene la convocazione sia dalle altre. È quanto ha chiarito il Miur nella faq 4 disponibili nel sistema Sidi. Vediamo nel dettaglio l'applicazione alle convocazioni dalle Graduatorie di Istituto 2014/2017 con contratto fino all'avente diritto: le modalità sono importanti da conoscere nel caso si ritrovi a dover rifiutare una supplenza che ci spetta a seguito dell'invio della disponibilità.
Le Faq sono disponibili sul Sidi e sono a disposizione delle segreterie scolastiche, come è anche possibile leggere nel sito di Orizzonte Scuola.
Rinuncia senza effetti, il caso
La scuola invia una mail di convocazione per un incarico di supplenza fino all'avente diritto con in allegato il numero degli aspiranti in ordine di spettanza: I, II, III fascia. La convocazione è multipla. Gli aspiranti disponibili (senza incarico o con un completamento da effettuare) inviano la mail di dichiarazione della propria disponibilità o chiamata diretta alla scuola entro il termine indicato. Di seguito la scuola accoglie le dichiarazioni e assegna la supplenza al primo in ordine alla lista delle GI che ha inviato dichiarazione (è anche possibile disattendere la convocazione e non rispondere).
Può accadere però che il candidato a cui spetta la supplenza si trovi a non poter accettare, in questo caso la segreteria deve gestire la risposta come 'rinuncia senza effetti', chiedendo al docente di inviare una mail in cui dichiara di rinunciare all'incarico di supplenza. Il Miur, nella faq 4, chiarisce, che tale atto è da considerarsi come 'rinuncia senza effetti' in quanto convocazione multipla, ovvero di più aspiranti, e nel caso contrario l'aspirante a cui è spettata la supplenza - almeno che non sia il primo nella graduatoria - non sarebbe stato convocato. La sanzione di depennamento dalle graduatorie per l'anno scolastico in corso è applicabile infatti solo nel caso di convocazione singola, ovvero nel caso in cui l'incarico sia spettante all'insegnante convocato che si dimostri libero e dunque privo di giustificazione di rinuncia.
Un esempio di rinuncia senza effetti è quello in cui il docente riceva convocazione, dichiari la propria disponibilità, la supplenza spetti a lui e si trovi in difficoltà nel raggiungimento della sede indicata successivamente per le lezioni (è il caso di CPIA che presentano più sedi o anche gli Istituti comprensivi con sedi e strutture dislocate anche distanti km dalla segreteria); si trovi ad avere accettato precedentemente altra convocazione. È dunque importante sapere che questa tipologia di rinuncia è senza effetti e non comporta una sanzione. Se desideri restare aggiornato su supplenze e convocazioni, clicca su 'segui' in alto alla tua sinistra e/o vota la news.