Va peggio per i docenti con i chiarimenti in materia di nomina dei supplenti: le segreterie scolastiche potranno utilizzare anche le risorse del potenziamento senza dunque chiamare gli aspiranti della III fascia delle GI. I posti di potenziamento 'divoreranno' la possibilità degli insegnanti di ottenere un incarico di supplenza. Superata invece l'attesa di sette giorni prima di convocare un supplente ata: il dirigente scolastico avrà la possibilità di decidere, anche se sotto la sua responsabilità, caso per caso la 'premura' o meno di sostituire il personale e di averne in numero sufficiente a garantire la sicurezza del proprio plesso scolastico.

Lo ha stabilito il Miur con la pubblicazione della nota ministeriale n.2116 di ieri 30 settembre 2015.

Potenziamento 'mangia' le supplenze docenti

Nel dettaglio, la nota ministeriale n.2116 del 30 settembre 2015 con oggetto 'Chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente e ata di cui all'art.1, commi 322 e 323 della Legge 190/2014' è stata diffusa dal Miur con l'obiettivo di risolvere le difficoltà che al momento stanno incontrando le scuole nel conferimento degli incarichi di supplenza breve (con contratto a TD) sia per il personale docente che ata. Nella nota si chiarisce che, di seguito al completamento del piano straordinario di assunzioni con la fase C, le segreterie potranno sostituire i docenti assenti in una specifica classe di concorso anche - nel caso sia necessario per mancanza di aspiranti nelle Graduatorie di Istituto - con i posti richiesti e assegnati dal Ministero con il potenziamento della fase C.

Si conferma inoltre il divieto di nomina del supplente per il primo giorno di assenza del docente ma con la possibilità di disattendere la regola nel caso in cui non sia possibile garantire la tutela e l'incolumità degli studenti. I 55mila posti di potenziamento della fase C per la primaria e secondaria 'si ciberanno' delle supplenze brevi: una metafora quanto chiara quanto difficile da accettare per i docenti che attendono un incarico a TD dopo il 20 ottobre, al termine dei contratti fino all'avente diritto.

Va meglio per le supplenze ata a.s.2015/2016

Va meglio per il personale ata che non vedrà 'divorare' i posti e gli incarichi: il divieto di sostituire i collaboratori scolastici prima di sette giorni di assenza può essere disatteso dalla Scuola, nel caso in cui il DS - sotto la sua responsabilità - possa dichiarare e motivare che la situazione in cui si trova il complesso scolastico imponga la presenza di un determinato numero di CS per garantire l'incolumità e la tutela degli studenti.

In questo caso, il divieto precedentemente espresso nel regolamento delle supplenze brevi non sarà rispettato nella tempistica di attesa, ma sarà comunque un caso specifico giustificato dal dirigente scolastico. Nella nota Miur si mettono in evidenza anche le particolare situazioni in cui la manca del CS potrebbe comportare una riduzione della sicurezza degli alunni affetti da disabilità. Un sospiro di sollievo dunque per il ata e un pò di timore per i docenti che potrebbero vedersi 'soffiare' le supplenza brevi e annuali da una cattedra assegnata per il potenziamento, che nulla a che vedere - in considerazione della sua primaria destinazione - con una cattedra di insegnamento di una specifica materia.

Insomma il Miur chiarisce, ma con una mano dà, e con l'altra toglie. Si attende di comprendere come si svolgeranno le nomine con i nuovi inserimenti. Seguiteci cliccando su 'segui' e/o votando la news cliccando sulle 5 stelle in alto alla vostra destra.