Sebbene il 2016 si sia aperto portando qualche speranza con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, specie per quanto attiene le misure a sostegno del reddito, come card famiglia, incentivi per le assunzioni e nuovo assegno per i disoccupati , altrettanto positivo non appare per i pensionati. Infatti, quest’anno non ci sarà nessun aumento a titolo di perequazione automatica delle Pensioni. Nella circolare diramata dall’Inps il 31 dicembre scorso, vengono rese note le nuove regole applicative per la rivalutazione automatica delle pensioni per l’anno 2015 (in misura definitiva) e 2016 (in misura provvisoria).
Perequazione: come funziona?
Con il decreto interministeriale (ministero dell’Economia e de Lavoro) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280/2015 viene stabilito che ‘la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2015 è determinata nella misura dello 0,0% a partire dal 1 gennaio 2016, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione a fine 2016 con effetti però nel 2017’. Infatti, la percentuale 0,0% è un valore provvisorio ed il valore definitivo potrebbe anche cambiare, ma gli effetti in caso di rivalutazione positiva si avrebbero solo nell’anno successivo. Il medesimo decreto ha fissato in via definitiva – come del resto viene fatto ogni fine anno – la variazione in percentuale per l’anno 2014 con effetti dal 1/1/2015, determinando nella misura dello 0,2% ; invece l’aumento in via provvisoria fissato a fine 2014 per il 2015 era stato dello 0,3%.
Questa differenza in negativo avrebbe dovuto far scattare un conguaglio negativo dello 0,1% da recuperare sugli assegni pensionistici.
Conguaglio delle differenze
Benché, in teoria, ci sarebbe dovuto essere un recupero da parte dell’Ente previdenziale, con la legge di Stabilità 2016 è stato stabilito che l’Inps non procederà alla decurtazione delle pensioni per recuperare la differenza dello 0,1%, pertanto, ci sarà la sospensione del recupero della predetta differenza di perequazione. Nella circolare viene comunque precisato che sono stati sospesi solo i debiti relativi al differenziale negativo di perequazione e non anche i debiti dovuti a diverso titolo da alcuni pensionati, le cui trattenute saranno effettuate secondo le regole ordinarie. In definitiva, nell'anno 2016, ai pensionati verrà erogato un importo mensile pari a quello spettante in via definitiva per il 2015 salvo eventuali variazioni dovute a titolo diverso dalla perequazione automatica: ad esempio l’incremento dovuto dall’Inps in seguito all’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.