Sono appena entrate in vigore le depenalizzazioni introdotte dal decreto n. 8/2016. La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha illustrato, con la circolare n. 6/16, le depenalizzazioni relative ai reati in materia di lavoro. Nello specifico sono stati trasformati in illeciti amministrativi la guida senza patente, gli atti osceni in luogo pubblico, l’ingiuria, il danneggiamento e alcuni reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prima puniti con la pena dell’ammenda o della multa.

Restano esclusi dalla depenalizzazione i reati di immigrazione e quelli che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro. Riguardo alla somministrazione abusiva di lavoro, la cosiddetta esternalizzazione, se svolta senza la necessaria autorizzazione, opera la sanzione amministrativa non inferiore a 5 mila euro, né superiore a 50mila euro. La stessa sanzione viene prevista per chi effettua utilizzazione illecita dei lavoratori ed in caso di appalto illeciti, senza i requisiti previsti dalla legge. Nel caso in cui siano utilizzati minori, non opera la depenalizzazione, ma si applica la pena congiunta dell’arresto fino a 18 mesi e dell’ammenda fino a 300 euro.

Cosa viene previsto in tema di illeciti previdenziali?

Con riferimento al reato degli omessi versamenti all’Inps dei contributi previdenziali, nei riguardi dei lavoratori dipendenti e dei co.co.co, la legge distingue in base al valore dell’omissione compiuta. Per i soli omessi versamenti delle ritenute superiori a euro 10 mila annui scatta la pena della reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a euro 1.032. Se l’omissione del versamento resta al di sotto di tale limite, si applica la sanzione amministrativa fino a 50 mila euro. Rimane ferma la sanatoria prevista per il datore di lavoro che non sarà soggetto a sanzioni se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla notifica del verbale unico di accertamento.

Sono stati depenalizzati anche i reati dei soggetti che effettuano dichiarazioni false per procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni previdenziali non spettanti, o spettanti in misura più bassa. Le categorie di soggetti interessati sono anche gli agenti e i rappresentanti di commercio e i giornalisti professionisti. Le violazioni relative all’esercizio senza autorizzazione delle attività di ricerca vengono punite con la sanzione amministrativa fino 10 mila euro. L’esercizio abusivo della attività di intermediazione a scopo di lucro comporta sia l’arresto fino a 6 mesi, sia ammenda da 1.500 a 7.500 euro. Viceversa, se posto senza scopo di lucro, opera la sanzione amministrativa fino 10 mila euro. 

Autorità amministrativa ed altri tipi di condotte discriminatorie

Per i singoli procacciatori e le agenzie che operano una illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori è prevista la sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro.

Restano punite con la sanzione amministrativa da 5 mila a 10 mila euro le condotte discriminatorie inerenti lo svolgimento e l’eccesso del rapporto di lavoro poste in essere in violazione delle tutele sancite dal dlgs. n. 198/06. Tale dlgs si riferisce a tutte le discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso. L’autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni amministrative per gli illeciti depenalizzati è la Direzione territoriale del lavoro, con la competenza in base al luogo di commissione dell’illecito. Per la definizione del procedimento sanzionatorio, tale Direzione deve inoltre notificare gli estremi della violazione al trasgressore entro 90 giorni dal ricevimento degli atti.