II Governo, dopo il Jobs Act del lavoro subordinato, è all’opera per la realizzazione di uno Jobs Act del lavoro autonomo. Il DDL al vaglio dell’Esecutivo contiene una serie di novità a partire delle maggiori tutele nei confronti dei professionisti e dei lavoratori che (senza vincolo di subordinazione) compiono, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio. La misura forse più interessante è quella relativa alla deducibilità integrale delle spese per la formazione, sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento. Viene inoltre individuato un massimale pari a 10.000 euro.
La quota eccedente dovrebbe essere integralmente indetraibile. Risulta invece cancellato il riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno la cui deducibilità dovrebbe seguire le regole ordinarie con le limitazioni ivi previste. Dovrebbero inoltre esser deducibili anche le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, e quindi collegate alla partecipazione ad eventi formativi. Un'altra importante novità è l’estensione del rito del lavoro ai rapporti di lavoro autonomo.
Cosa è previsto sulla sicurezza sul lavoro e sui diritti sulle invenzioni ?
Il DDL del Governo procede inoltre anche ad una equiparazione fra lavoratori autonomi e dipendenti sotto il profilo della sicurezza del lavoro.
Infatti le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro devono essere applicate anche agli autonomi se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Stesso discorso vale per le disposizioni di tutela contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro. Per restare in tema di malattia è previsto l’introduzione di una “moratoria contributiva” in caso sorga una malattia grave.
La moratoria consente dunque di sospendere il versamento degli oneri contributivi per massimo 2 anni, qualora il professionista sia impossibilitato a svolgere l’attività lavorativa per più di 60 giorni. Trascorso tale periodo di malattia, il professionista potrà versare i contributi sospesi In rate mensili per un periodo pari a 3 volte quello di sospensione.
I lavoratori autonomi hanno un diritto di utilizzo economico sulle invenzioni e sugli apporti originali eseguiti nell’ambito dell’esecuzione del contratto. L’attività inventiva non deve riguardare però lo stesso oggetto contrattuale.
Cosa si dice sulla tutela della maternità e sui ritardi nei pagamenti ?
Il DDL prevede che ai lavoratori autonomi vengano estese le disposizioni del Dlgs. n.231/02 che contiene le misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ne potrebbe conseguire che anche questi lavoratori maturino il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto. Unica eccezione è prevista nel caso in cui il debitore provi che il ritardo nel pagamento del prezzo sia derivato da cause a lui non imputabili.
Per quanto riguarda il congedo parentale, si è pensato di estenderlo cosi’ come per le lavoratrici dipendenti, anche alle lavoratrici autonome con riferimento alle nascite dal 1° gennaio 2016. Il diritto al congedo parentale viene esteso dagli attuali 5 mesi fino ad un periodo massimo di 6 mesi da fruire entro i primi 3 anni di vita del bambino. Sarà sempre l’Inps, presso cui deve essere presentata la relativa domanda a provvedere all’indennità di maternità. Insieme alla domanda deve esser presentato però il certificato medico che attesti data di inizio della gravidanza e la data del parto.