L’indennità di accompagnamento prevista dall’articolo 1 della Ln.18/1980 si configura come prestazione in cui l’intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare del soggetto inabile e non ha ad oggetto il sostentamento di quest’ultimo nelle sue capacità di lavoro. La giurisprudenza costante ha sempre ritenuto che le condizioni previste per il riconoscimento dell’indennitàdiaccompagnamento consistano nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza o nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un assistente.
Tuttavia è rimasta per lungo aperta la questione se fosse configurabile un diritto all’indennitàdiaccompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che cagionano infermità mentali con limitazioni dell’intelligenza, richiedendo una giornaliera assistenza anche farmacologia al fine di evitare aggravamenti delle condizioni psico-fisiche. La Corte di Cassazione ultimamente è ritornata sul punto con una recente ordinanza, la n. 5032 del 15 marzo 2016, che ha confermato quella tesi giurisprudenziale espressa che riteneva che per l’indennità di accompagnamento si dovesse tener conto dell’incapacità del soggetto a rendersi conto della portata dei singoli atti della vita quotidiana proprio per via dell’alterazione delle capacità cognitive.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione
Il caso da cui trae origine la decisione della Suprema Corte ha riguardato unsoggetto affetto da gravi patologieneurologiche che ha deciso di proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, che non gli aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento dal 2007.
La Corte di appello, infatti, affermando che egli aveva diritto all'indennità di accompagnamento solo dal 2012, aveva trascurato di considerare le peculiarità comportamentali del soggetto minorato, pur riconoscendogli la sussistenza di 'gravi e permanenti patologie neurologiche'. La Suprema Corte, dando ragione al ricorrente, ha ritenuto che i giudici del merito avesseo riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e non avessero considerato gli effetti delle malattie psichiche sul comportamento del ricorrente, il quale non aveva la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani.
Presupposti per il riconoscimento dell'indennità
I giudici di legittimità hanno ritenuto che la richiesta e il riconoscimento dell’l'indennità di accompagnamento fosse legata anche ad una valutazione del giudice di merito circa appunto la capacità del soggetto di comprenderne l’importanza e il significato di ogni suo gesto quotidiano. Posto che l’indennità di accompagnamento, in alcune circostanze, spetta anche se l’inabile è in grado di deambulare da solo, allo stesso modo deve riconoscersi l’indennità di accompagnamento qualora il soggetto minorato necessita di essere accompagnato fuori della propria abitazione. Stesso discorso vale se egli deve compiere atti elementari della vita quotidiana in modo adeguato a salvaguardare la propria salute senza creare pericoliper sé e per agli altri.
Le motivazioni alla base della decisione dei giudici di legittimità hanno inoltre esteso di fatto l’ambito del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento anche alle patologie neurologiche come ad esempio l'oligofrenia, di cui era affetto il soggetto ricorrente. I giudici di legittimità hanno quindi rinviato la sentenza ai giudici dell’appello che, dovranno riconsiderare le reali condizioni del soggetto richiedente per l'indennità di accompagnamento riconoscendola eventualmente dall’anno 2007 e non dall’anno 2012. Per altre info di diritto, potete cliccare il tasto Segui accanto al mio nome.