Ha suscitato parecchio clamore la recente inchiesta della Fondazione Einaudi che, in relazione alle ripetizioni pomeridiane impartite dagli stessi ordinari di ruolo ha palesato un fenomeno sommerso di dimensioni mastodontiche: un giro d’affari che si avvicina attorno al miliardo di euro percepito quasi totalmente in nero. Ma al di là della questione fiscale, in un periodo in cui le circostanze economiche richiedono sempre più il ricorso ad espedienti per arrotondare il bilancio è lecito chiedersi: possono i docenti impartire ripetizioni o praticare un secondo impiego?

Ripetizioni, un docente può farle ad alunni dello stesso istituto?

Per alcuni è un vero e proprio secondo lavoro, molti altri ci hanno sicuramente pensato almeno una volta: dare ripetizioni private agli studenti sfruttando le ore pomeridiane e le vacanze estive per arrotondare il magro stipendio da insegnante. Se poi ci si mette la dinamica di un fenomeno che “vive” di passaparola, emettere ricevuta e pagare le tasse tende a diventare praticamente un optional. Tuttavia malgrado le spaventose percentuali di nero stimate dalla Fondazione Einaudi, fare di tutta l’erba un fascio è certamente un errore che danneggia tutta la restante parte di docenti onesti.

Al di là delle questioni fiscali è necessario chiedersi se pur regolamentando i propri introiti sarebbe legittimo per un docente fare ripetizioni o secondi lavori.

 

Ebbene, nel primo caso la legge non lascia proprio spazio ad interpretazioni: nel Testo Unico in materia d’Istruzione (legge 297/1994) al Titolo I, Sezione I, art. 508 si legge che “è fatto divieto assoluto al professore di una Scuola, dare lezioni private ad alunni della propria classe e più in generale del proprio istituto”. Come se non bastasse, non solo è fatto espresso divieto di dare ripetizioni a studenti dell’istituto in cui si insegna, ma al comma 2 dello stesso articolo è precisato che in ogni caso il docente che impartisca lezioni private è tenuto a informare il direttore scolastico fornendogli i nominativi e la provenienza degli studenti.

Il dirigente può vietare il docente tale attività, ove lo ritenga opportuno.

Un insegnante può assumere un secondo impiego?

Discorso analogo vale per chi svolga un altro impiego pubblico: anche in questo caso il docente è tenuto a comunicarlo all’amministrazione con la conseguenza della cessazione dell’impiego come insegnante. Il divieto non vale solo per le pubbliche amministrazioni: al personale docente è infatti altresì fatto divieto dell’esercizio delle attività commerciali, industriali e professionali. Per contro la libera professione è consentita qualora non pregiudichi l’assolvimento delle attività inerenti alla funzione docenti e comunque previa autorizzazione del direttore didattico.