Il rischio è quello di ritrovarsi licenziati senza preavviso (in applicazione del decreto Brunetta) e, addirittura, accusati di falso ideologico disciplinato dall’articolo 483 del codice penale. I docenti, soprattutto quelli che sono stati assunti nell’ultima fase delle immissioni in ruolo, nel momento in cui sottoscrivono il contratto, firmano anche una dichiarazione nella quale si impegnano a non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità con il servizio pubblico che andranno a svolgere.

Incompatibilità servizio a scuola: quali attività possono svolgere i docenti?

L’incompatibilità è esplicitamente disciplinata della Costituzione italiana che all'articolo 98 recita chei dipendenti pubblici sono al servizio riservato della Nazione, ma più direttamente dal D.L. 165 del 2001 che, all’articolo 53 disciplina il generico rapporto del pubblico impiego e, soprattutto, dall’articolo 508 del D.L. numero 297 del 1994. Secondo quest’ultimo, infatti, i docenti non possono svolgere tutte quelle attività lavorative, oltre alla propria professione, che producano reddito. E’ permessa solo la collaborazione con i giornali, con le riviste specializzate o con le case enciclopediche, nonché le attività svolte come formatori del personale della Pubblica amministrazione.

Gli insegnanti possono fare lezioni private o la libera professione?

Per quanto riguarda l’attività rivolta ad impartire le lezioni private, la legge lo permette a condizione che queste non vengano svolte a favore dei propri studenti.

E’ consentita, invece, la libera professione purché vengano rispettate due condizioni: innanzitutto l’attività non deve contrastare con quella dell’insegnamento e, in secondo luogo, le ore di lavoro devono essere compatibili con l’orario della Scuola.

Scuola, quando le incompatibilità possono essere superate?

Secondo il comma 6 dell’art. 53 del D.L. 165 del 2001, non sono considerate incompatibili quelle attività svolte quando l’insegnante lavora nella scuola con contratto part-time, comunque non superiore alla metà delle ore dell’attività ordinaria. Se la metà delle ore lavorate a scuola dovesse essere superata, lo svolgimento di una seconda attività necessiterà dell’autorizzazione del preside.