Con la circolare relativa alla normativa delle supplenze, appena emanata sono stati messi in chiaro alcuni importanti aspetti, riguardo al tema della disciplina del conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze brevi per l'a.s. 2016/2017. Ecco alcuni punti salienti, trattati nella circolare, che possono interessare docenti e Ata e alcuni aspetti ancora da chiarire.

Alcune precisazioni sul personale docente

Casi ammessi rinuncia supplenze e sanzioni. Un docente che ha accettato una nomina al 30 giugno può lasciarla per avere una al 31 agosto. Come pure si può lasciare uno “spezzone” e accettare un posto intero sino al 30/06 o 31/08, qualora non ci fossero al momento della convocazione disponibili cattedre o posti interi. Sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze in caso di mancata accettazione di una nomina, si sarà esclusi da altre convocazioni, per quella classe di concorso e solo in quella provincia e non per le graduatorie d'istituto. Per la mancata presa di servizio dopo aver accettato, la sanzione è la cancellazione dalle graduatorie provinciali a d’istituto per quella classe di concorso.

Accettazione nomina tramite delega. Le deleghe per l'accettazione di un incarico di docente o di Ata possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione. All'atto della stipula del contratto (a tempo indeterminato o determinato), i lavoratori possono richiedere gli istituti giuridici previsti nel CCNL, e non è necessario prendere servizio.

Novità, sostituzioni Ata e alcuni dubbi

Differenze rispetto agli anni passati. Le supplenze quest'anno riguardano i soli posti in organico di fatto, quelli dell'organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) verranno occupati dal personale immesso in ruolo. L'organico di fatto è formato dagli spezzoni rimasti dall'organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti rimasti liberi da personale assente per diversi motivi per tutto l'anno, dai posti ottenuti in deroga e i posti che non sono stati coperti per mancanza di aspiranti al ruolo.

Normativa supplenze Ata. Nella circolare per la sostituzione del personale Ata assente, si è richiamato il divieto imposto dalla legge di stabilità 2015 (divieto supplenze per un giorno dei docenti e prima dei sette giorni per i collaboratori scolastici, e di sostituzione degli assistenti amministrativi nelle scuole, con più di 3 unità in organico, nonché il divieto di sostituzione degli assistenti tecnici), quindi ci sono dubbi riguardo la validità delle note ministeriali n. 2116/16 e 10073/16, emanate a seguito dell'insistenza dei sindacati per permettere alle scuole di risolvere i gravi problemi dovuti all'estrema rigidità della misura prevista dalla stabilità.

Ci sono alcuni punti che sono rimasti un'incognita a parere dei sindacati, i più importanti riguardano: la nomina con decorrenza dal 1° settembre per le supplenze, considerato il ritardo nei lavori per il personale Ata, alcuni dubbi riguardano i docenti che fanno parte dell'organico di potenziamento, e precisamente sul loro impiego nelle supplenze inferiori a 10 giorni, per non parlare della norma riguardante il divieto di nomina a chi ha 36 mesi, che ha creato confusione e ancora necessita di chiarimenti.