Con la circolare relativa alla normativa delle supplenze, appena emanata sono stati messi in chiaro alcuni importanti aspetti, riguardo al tema della disciplina del conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze brevi per l'a.s. 2016/2017. Ecco alcuni punti salienti, trattati nella circolare,che possono interessare docenti e Ata e alcuni aspetti ancora da chiarire.
Alcune precisazioni sul personale docente
Casi ammessi rinuncia supplenze e sanzioni. Un docente che ha accettato una nomina al 30 giugno può lasciarla per avere una al 31 agosto.
Come pure si può lasciare uno “spezzone”e accettare unposto intero sino al 30/06 o 31/08, qualora non ci fossero al momento della convocazionedisponibili cattedre o posti interi.Sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze in caso di mancata accettazione di una nomina, si sarà esclusi daaltre convocazioni, per quella classe di concorso e solo in quella provincia e non per le graduatorie d'istituto.Per la mancata presa di servizio dopo aver accettato, la sanzione è la cancellazione dallegraduatorie provinciali a d’istituto per quella classe di concorso.
Accettazione nomina tramite delega. Le deleghe per l'accettazione di un incarico di docente o di Ata possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.All'atto della stipula del contratto (a tempo indeterminato o determinato), i lavoratori possonorichiedere gli istituti giuridici previsti nel CCNL, e non è necessario prendere servizio.
Novità, sostituzioni Ata e alcuni dubbi
Differenze rispetto agli anni passati.Le supplenze quest'anno riguardano i soli posti in organico di fatto, quelli dell'organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) verranno occupati dal personale immesso in ruolo. L'organico di fatto è formato dagli spezzoni rimasti dall'organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti rimasti liberi da personale assente per diversi motivi per tutto l'anno, dai posti ottenuti in deroga e i posti che non sono stati coperti per mancanza di aspiranti al ruolo.
Normativa supplenze Ata. Nella circolare per la sostituzione del personale Ataassente, si è richiamato il divieto imposto dalla legge di stabilità 2015 (divieto supplenze per un giorno dei docenti e prima dei sette giorni per i collaboratori scolastici, e di sostituzione degli assistenti amministrativi nelle scuole, con più di 3 unità in organico, nonché il divieto di sostituzione degli assistenti tecnici), quindici sono dubbi riguardo la validità dellenote ministerialin.
2116/16 e 10073/16, emanate a seguito dell'insistenza dei sindacati per permettere alle scuole di risolvere i gravi problemi dovuti all'estremarigidità della misura prevista dalla stabilità.
Ci sono alcuni punti che sono rimasti un'incognita a parere dei sindacati,i più importanti riguardano: la nomina con decorrenza dal 1° settembre per le supplenze, considerato il ritardonei lavori per il personale Ata, alcuni dubbiriguardano idocenti che fanno parte dell'organico di potenziamento, eprecisamente sul loro impiegonelle supplenze inferiori a 10 giorni, per non parlare della norma riguardante il divieto di nomina a chi ha 36 mesi, che hacreato confusionee ancora necessita di chiarimenti.