Dopo la notizia del via libera da parte del Consiglio di Stato all'ape volontaria (pur con l'impegno del Governo ad effettuare le modifiche richieste), ci sono pervenute numerose domande di chiarimento da parte dei lettori della nostra pagina "Riforma Pensioni e lavoro". D'altra parte, il tema appare di particolare attualità, visto che l'opzione dovrebbe consentire una sorta di via d'uscita alternativa a tutti coloro che non hanno ancora maturato i requisiti utili per l'APE sociale.
Chiariamo prima di tutto che al momento non è ancora possibile sapere con precisione quando sarà possibile inviare la domanda di certificazione dei requisiti all'Inps, sebbene le ultime dichiarazioni in arrivo dall'esecutivo abbiano dato per scontato la partenza dell'operazione per il prossimo mese di settembre. All'atto pratico, il percorso del provvedimento non potrà dirsi concluso fino a quando non sarà stato pubblicato il DPCM definitivo all'interno della Gazzetta Ufficiale, come già avvenuto per la versione tutelata dell'anticipo e per la quota 41 destinata ai lavoratori precoci.
Pensione anticipata e APE volontaria: i criteri di accesso previsti dalla legge
Per quanto concerne i criteri di accesso alla misura, sarà possibile richiedere l'ape volontaria a partire da 63 anni di età e con almeno 20 anni di versamenti. C'è però un'ulteriore condizione da rispettare, ovvero il fatto di percepire un futuro assegno non inferiore alle 702,65 €, pari ad almeno 1,4 volte il trattamento minimo erogato dall'Inps nel 2017. Sull'anticipo peserà anche un finanziamento il cui costo sarà parzialmente compensato dal credito d'imposta e dai futuri adeguamenti all'inflazione. Al lavoratore spetterà di scegliere quale istituto dovrà finanziare l'operazione tra quelli proposti all'interno di un'apposita piattaforma, oltre all'impresa assicuratrice con la quale stipulerà una polizza contro il rischio di premorienza.
Il prestito costituisce in tutto e per tutto una forma di credito al consumo, pertanto l'operazione prevede la verifica della solvibilità del richiedete.
L'anticipo aziendale e la Rendita Integrativa dei fondi pensione
Parallelamente all'APE volontaria saranno disponibili anche altre due misure, per le quali risulterà comunque necessario certificare i requisiti di legge precedentemente elencati. Si tratta dell'APE aziendale e della RITA. Nel primo caso sarà il datore di lavoro a farsi carico del costo del prestito, incrementando il montante contributivo del lavoratore attraverso un versamento diretto presso l'Inps. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) prevede invece la restituzione del montante previdenziale sotto forma di rate ed è accessibile a tutti i lavoratori con i requisiti dell'APE volontaria che abbiano sottoscritto un piano pensionistico privato.
La LdB2017 prevede che in questo caso si possa beneficiare dell'aliquota fiscale agevolata, che va dal 15% al 9% a seconda degli anni di permanenza nel fondo.
Le richieste di modifica da parte del Consiglio di Stato
Stante il quadro appena delineato, il Consiglio di Stato è intervenuto per chiedere in prima istanza l'efficacia retroattiva della misura, così da sterilizzare il ritardo accumulato rispetto alla prima data di partenza stimata inizialmente dal Governo (e fissata allo scorso 1/05). In questo modo, il richiedente potrà fruire dell'anticipo in corrispondenza della maturazione dei requisiti. Vi è poi una richiesta di particolare attenzione verso la chiusura degli accordi quadro con banche e assicurazioni, con l'obbligo di istituire degli indicatori di monitoraggio.
Infine, i giudici invitano il Governo di istituire idonei strumenti di assistenza, mediazione e conciliazione, così da contribuire in via preventiva alla creazione di un adeguato flusso di orientamento e comunicazione tra le parti.
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