L'acconto IVA 2014-2015 dovrà essere versato entro lunedì 29 dicembre 2014. Proprio un bel regalo di Natale! La platea degli interessati è costituita da tutti contribuenti IVA, escluso alcune categorie che non sono tenute al pagamento. Vediamo chi sono e tutte le modalità per il calcolo e il pagamento. Poi daremo anche uno sguardo veloce al mancato versamento e al ravvedimento.

Acconto IVA 2014-2015: chi non deve pagare

Sono esonerati tutti coloro a cui, dopo aver effettuato il calcolo, risulta un importo dovuto che non supera i 103,29 euro. Sono inoltre esonerati coloro che fanno le liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali e tutta una serie di contribuenti elencati nella pagina dell'Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso: Home - Cosa devi fare - Versare - Iva (annuale, mensile o trimestrale, acconto) - F24 acconto IVA - Scheda informativa - Chi deve versare.

Acconto IVA 2014-2015: calcolo, pagamento e codici tributo

I metodi di calcolo per stabilire l'acconto IVA del 2015 sono tre:

  1. Metodo storico: l'importo della cifra da versare in qualità di acconto corrisponde all'88% della cifra versata per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno precedente.

  2. Metodo previsionale: l'importo della cifra da versare in qualità di acconto si calcola sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di eseguire fino al 31 dicembre dell'anno in corso (2014).

  3. Metodo effettivo-analitico: l'importo della cifra da versare in qualità di acconto viene calcolata sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell'anno corrente (2014).

E' il contribuente a decidere quale metodo adottare.

Il pagamento viene eseguito tramite modello F24 solo in via telematica (al contrario dello scorso anno in cui poteva essere eseguito presso lo sportello bancario). I codici tributo da utilizzare sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali. Chi non effettua il corretto versamento, va incontro ad una sanzione del 30% sulla somma non versata.

Acconto IVA 2014-2015: il ravvedimento

Nel caso in cui la cifra sia errata o il versamento effettuato in ritardo, è possibile usufruire del ravvedimento così da non pagare la sanzione per intero.

  • Ravvedimento sprint: se il versamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione corrisponde allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
  • Ravvedimento breve: se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la multa viene ridotta al 3%.
  • Ravvedimento lungo: se il versamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la quota supplementare è pari al 3,75%.