Si continua ancora a discutere sul ruolo dell'amministratore all'interno del condominio. Ad essere protagonista è come sempre la Cassazione; quest'ultima si è espressa con una recentissima sentenza su taluni comportamenti posti in essere dall'amministratore. Trattasi della sent. n. 37666/2015. Il perno centrale riguarda l'ipotesi in virtù della quale l'amministratore trasferisca sul proprio conto personale i soldi riscossi a titolo di oneri condominiali (le spese generali comprensive di qualsivoglia cifra).
La conseguente imputazione è la fattispecie descritta dall'appropriazione indebita. Ma, come in qualsiasi disamina sia fattuale che interpretativa, risulta necessario fare un passo indietro. Si va non tanto a ritroso quanto a fondo della decisione: l'inevitabile ratio decidendi.
Orientamento giurisprudenziale segue la riforma del condominio
La riforma sancisce e prevede espressamente l'obbligo di un conto corrente comune per i singoli condomini. In particolar modo prevede che per quanto concerne i lavori all'interno di esso, sarà necessario in via meramente preventiva costituire un fondo che contenga l'importo esatto della potenziale spesa.
Le somme dovranno essere depositate presso il nuovo conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio, che servirà anche per tutti gli altri trasferimenti di denaro in entrata e in uscita riguardanti le spese comuni.
L'amministratore risponde del reato di appropriazione indebita
La Corte, afferma che nell'atto materiale dell’amministratore di condominio consistente nello spostamento di denaro sul proprio conto, viene ravvisata l'insindacabile presenza del dolo, in quanto trattasi di un atto cosciente e volontario. L'amministratore, pertanto, dovrà rispondere del reato di appropriazione indebita, aggravato dal un particolare tipo di danno, il cosiddetto danno ingente. Detto danno esplica effetti su tutti i condòmini, a prescindere dalla singola quota degli stessi; infatti, viene inderogabilmente valutato nella sua interezza.
Si può affermare che il clima di ciò che prima navigava tra i confini incerti del diritto, sta notevolmente cambiando. Non sono ben accolte scusanti e altre forme verbali dimostranti un'azione involontaria dell'amministratore di condominio; figura indiscussa che si sta modificando sempre di più, tracciando dei confini precisi anche sulle modalità di accesso all'incarico (criteri più rigidi e selettivi).