Le novità sulla conciliazione tributaria introdotte dal D.Lgs. n.156/15 sono già entrate in vigore insieme alle modifiche in materia di contenzioso tributario e disciplina degli interpelli. Le previsioni riguardanti l’esecutività delle sentenze, si applicheranno invece dal 1° giugno 2016. Nonostante la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, alcuni uffici però ancora non sembrano aver recepito tali modifiche. La disciplina della conciliazione giudiziaria è stata infatti riscritta prevedendone sempre 2 tipologie: quella fuori udienza e quella in udienza.

Le nuove regole, fatta eccezione per il differente trattamento sanzionatorio, valgono per tutti i gradi di giudizio. La novità più rilevante riguarda la possibilità di conciliare in appello. Qualora in tale sede si dovesse perfezionare l’accordo, le relative sanzioni amministrative si applicherebbero nella misura del 50%. In caso di perfezionamento dell’accordo nel corso del giudizio di primo grado, le sanzioni si applicano nella misura del 40%. L’accordo si perfeziona appunto con la sottoscrizione di entrambe le parti previa accettazione delle condizioni in esso contenute, non occorrendo più il versamento delle somme.

Descrizione della conciliazione fuori udienza ed in udienza

La conciliazione in udienza, ammissibile solo se è richiesta la pubblica udienza, si caratterizza per il fatto che può partire dall’iniziativa di entrambe le parti che possono presentare un’istanza entro i 10 giorni liberi prima della data fissata per l’udienza.

Essa può essere contenuta anche in una memoria illustrativa. La commissione tributaria, se ne ravvisa i presupposti invita le parti alla conciliazione. Dispone quindi il rinvio della causa ad una successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. L’accordo raggiunto in udienza presuppone la stesura di apposito verbale, da parte del segretario.Tale verbale, che deve indicare le somme dovute e i termini di pagamento, costituisce titolo per la riscossione dell’ente impositore o per il pagamento al contribuente.

La conciliazione fuori udienza si realizza invece con il deposito in giudizio di 1° o di 2° di un’istanza da parte di entrambe le parti, sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione delle controversia. Se la data di trattazione è stata già fissata, la Commissione Tributaria dichiara subito parzialmente o totalmente cessata la materia del contendere.

Se al contrario, la data non è stata fissata, la cessazione della materia del contendere viene dichiarata con decreto del Presidente di sezione. Proprio perché la nuova norma non ha indicato un termine per il deposito dell’istanza congiunta, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite è la discussione della causa.

Definizione e pagamento delle somme dovute

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del processo verbale di conciliazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di pagamento della rata successiva, gli importi derivanti dall’accordo sono iscritti a ruolo, maggiorati di interessi e sanzioni.

Per quanto riguarda le spese esse dipendono dall’accettazione o meno della proposta e dall’esito del giudizio. Se infatti si arriva alla conciliazione c’è la compensazione delle spese salvo che sia diversamente previsto. Se invece non si arriva alla conciliazione è possibile che una parte risulti soccombente e quindi veda addebitarsi le relative spese.