La Legge di Stabilità 2016 ha portato con sé tante novità fiscali, e quelle a cui tengono maggiormente i proprietari di immobili riguardano TASI e IMU. Saranno contenti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto è stata abolita la TASI e l'IMU, e felice sarà anche chi possiede terreni agricoli, a cui è stato abolito l’IMU. La legge si è ricordata anche delle case concesse in comodato ai figli o ai genitori, mettendo dei paletti ben precisi.

Sarà una vera agevolazione?

TASI e IMU: le novità

La Legge di Stabilità ha apportato modifiche rispetto all’anno scorso. Innanzitutto è prevista l’abolizione della Tasi per tutti quegli immobili destinati ad abitazione principale, basta che non si tratti di quelli appartenenti alle categorie catastali di lusso. L’abolizione riguarda anche le case concesse all’ex coniuge separato in modo legale, e l’immobile delle forze dell’ordine che però sono stati trasferiti per causa di servizio. Novità anche per gli inquilini che non devono pagare la loro quota se occupano l’abitazione come principale. Qualora si tratta di locazioni a canone concordato l’aliquota TASI si riduce del 25%, mentre per il comodato d’uso a figli e parenti di 1° grado la riduzione sarà del 50%.

Da non dimenticare, inoltre, la TASI dei fabbricati che sono destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, per cui è prevista la riduzione all’1 per mille.

Per quanto riguarda l’IMU, si ha la conferma dell’abolizione per i terreni agricoli con ubicazione in comuni montani, e per quelli parzialmente montani solo se sono posseduti da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali). L’esenzione è riconfermata per l’IMU di immobili non di lusso destinati ad abitazione principale, mentre è prevista la riduzione del 25% per i contratti di locazione a canone concordato e la riduzione del 50% per il comodato.

Riduzione del 50% su TASI e IMU per il comodato. Requisiti e adempimenti

Ecco quali sono i requisiti per ottenere la riduzione del 50% sul versamento di TASI e IMU 2016:

  • Il comodante, cioè chi concede, può essere proprietario soltanto di un’altra casa oltre quella concessa, ovvero quella destinata ad abitazione principale;
  • il comodatario, cioè a cui viene concesso, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l’immobile deve essere prestato a genitori oppure a figli;
  • il comodatario deve adibire l’immobile dato in comodato come abitazione principale;
  • l’abitazione principale del comodante e quella che cede ai familiari devono trovarsi nello stesso Comune

Come se non bastasse, per poter usufruire di questa riduzione è necessario porre degli adempimenti ben precisi, quali:

  • la registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito a figli e parenti, che ha un costo di 232 euro tra l’imposta di registro e la marca da bollo;
  • la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto;
  • il proprietario, che dà in comodato, deve presentare la dichiarazione IMU 2016 entro il 30 giugno 2017. Se non si hanno delle variazioni di proprietà degli immobili, non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
  • Chi vuole ottenere la riduzione del 50% del primo semestre 2016 deve avere e registrare il contratto di comodato di uso gratuito dal 1° al 20 gennaio 2016.