Qualche giorno fa Ernesto Maria Ruffini, amministratore delegato di Equitalia, a seguito di vari articoli usciti sulla stampa, ha manifestato l’intenzione di neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo, una volta concessa e pagata la 1^ rata dl piano di rateizzazione di un debito tributario. Questa intenzione di fatto è stata recepita da una circolare di Equitalia, la n.105/2016 appena emessa, che ha previsto infatti la sospensione del fermo amministrativo ai contribuenti che chiedono la rateizzazione del pagamento, a prescindere dal momento in cui la dilazione sia stata richiesta.

Sospensione del fermo e nuova procedura per l'istanza

Tale passo avanti è stato fatto proprio perché come già descritto nell’articolo titolato ”Fermo auto: gli effetti dopo il Dlgs. n.159 che lascia a piedi per 6 anni i più sfortunati”, il Dlgs n.159/15 ha trasformato il fermo d’auto in una sanzione punitiva. Ne consegue un trattamento piuttosto peggiorativo verso i debitori. Questo perché il Dlgs prevede che per i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione è prevista la cancellazione del fermo o dell’ipoteca solo quando il debito viene saldato integralmente, fino all’ultima rata.

A nulla serve quindi la rateizzazione del debito, perché di fatto l’auto sulla quale sono state apposte le ganasce non potrà circolare almeno per ben 6 lunghi anni (equivalenti a 72 rate infatti). Ora invece i debitori potranno circolare con la propria auto bloccata, dopo aver formulato un’apposita istanza ad Equitalia. Nell’istanza si chiede di dare a quest'ultima l'autorizzazione all’annotazione della sospensione del fermo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) solo dopo però il versamento della 1^rata del piano di dilazione. L’istanza, oltre a contenere le informazioni del veicolo bloccato deve infatti contenere anche la ricevuta di versamento.

Mancato pagamento delle rate ed opposizione da parte di Equitalia

Equitalia, prima di dare il proprio consenso, dovrà effettuare una sorta di verifica sull’esistenza di 3 presupposti, accertando in primis il pagamento della 1^ rata. Poi dovrà appurare che il piano di rateizzazione comprenda tutte le cartelle esattoriali ancora non saldate per le quali è stato trascritto il fermo. In ultimo è necessario che il piano di rateizzazione sia stato accordato dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduto. Completata questa prima fase dell’iter, nei 60 giorni successivi dal ricevimento del consenso da parte di Equitalia, il debitore dovrà recarsi al PRA per presentare l’autorizzazione di Equitalia all’annotazione della sospensione del fermo.

È già allo studio anche l’ipotesi di definire tale procedura direttamente presso Equitalia attraverso dei collegamenti telematici con il PRA. Qualora il debitore non dovesse pagare 5 rate anche non consecutive del piano di dilazione, la sospensione del fermo sarà revocata in automatico e il fermo tornerà ad operare di nuovo. Dato che la circolare non è una norma di legge, qualora Equitalia dovesse negare l’autorizzazione alla sospensione del fermo amministrativo, riscontrando delle cause ostative, il debitore non può rivolgersi al Tribunale per far valere i propri diritti. Ciò nonostante, Equitalia è tenuta a comunicare per iscritto il proprio diniego alla richiesta, previa motivazione dello stesso.

Proprio perché in questo consiste il maggior limite della procedura, sarebbe necessario un intervento del legislatore in questa direzione. È bene ricordare infatti che nel 2015 le iscrizioni di fermo sono state circa 266 mila. Per info fiscali premi tasto segui.