La fuga degli evasori sembra volgere al limite, incastrati dal nuovo provvedimento che prevede maxi-multe per coloro che sono incorsi più volte nello stesso reato tributario. La comminazione delle penalità verrà svolta a partire da quest’anno, infatti è stata autorizzata già dal 1 gennaio. Ma se è chiaro l’intento di sanare le pendenze, non si può dire lo stesso sugli effetti di questa novella legislativa che si presta a più interpretazioni. Soprattutto si è sollevato il problema dell’applicazione retroattiva. Di sicuro si tratta di un intervento peggiorativo, prospettando un inasprimento delle sanzioni rispetto al passato.

È provvedimento retroattivo?

La speculazione principale verte sull’aspetto della ‘ripetizione’. Il termine può riferirsi alla reiterazione del reato o all’estensione degli effetti della norma a condotte frodanti avute nel periodo precedente all’entrata in vigore dell’ultimo decreto. Se si conferma la ‘nuova recidiva’, l’autorità è autorizzata a esigere una maggiorazione della multanella misura della metà della sanzione edittale nel caso in cui nei tre anni precedenti l’ultimo accertamento il contribuente abbia reiterato violazioni della stessa tipologia. In attesa del parere dell’Agenzia delle Entrate, serve la risposta dal Mef a Telefisco. Il Mef interpreta il principio come estendibile anche ai periodi passati, per cui andrebbe preteso anche il debito maturato precedentemente al Dlgs 158/2015, scontando la reiterazione con incremento della multa.

Ma nelle parole del Mef si specifica che si tratta di ‘facoltà’ piuttosto che di ‘obbligo’, anche se, quando ci si avvale di tale facoltà, l’ufficio è tenuto a motivare i provvedimenti sanzionatori. Una sanatoria sui precedenti reati potrebbe venire dal ‘favor rei’, in virtù del quale le misure comminatorie avrebberoeffetto dal periodo successivo al 2016, in ossequio alla riforma del 1997 che ribadisce l’equiparazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale che giudica la recidiva come un’aggravante.

Ma ancora non è stata specificata la condizione per la quale, constatata la reiterazione, va applicata la pena e come va valutata la recidiva e come questa si integra con il cumulo giuridico. Il criterio della reiterazione si applica anche a frodi ripetute in progressione, ma in sede di dichiarazioni diverse rispetto allo stesso periodo d’imposta. Inoltre, strictu sensu, il conguaglio può essere effettuato per penalizzazioni accumulate nello stesso anno.