Gli atti di donazione fatti dal donante ad un'altra persona si caratterizzano proprio per il fatto che il depauperamento del donante è accompagnato dall’arricchimento altrui (quello del donatario). Basta quindi solo la manifestazione della volontà del donante senza che sia necessario consegnare la cosa donata. La giurisprudenza ha sempre discusso, con tesi contrastanti, sulla donazione di una cosa altrui che non fa parte del patrimonio del donante posto anche che la norma codicistica non dispone nulla sul punto.
Secondo un primo orientamento, la donazione di un bene altrui deve ritenersi valida, anche se inefficace, per via della natura eccezionale del divieto di donare beni futuri ( in virtù articolo 771 cod. civ.). L’inefficacia qui sussiste fin quando il donante non si sia procurato la proprietà del bene. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale invece la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del disponente è nulla. La regola dell’attualità dello spoglio infatti implica il requisito dell’appartenenza del diritto al patrimonio del donante. A sanare il contrasto giurisprudenziale è giunta una sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite la n.
5068 del 15 marzo che ha statuito in primis che nei beni futuri andrebbero ricompresi tutti quelli che non fanno parte nel patrimonio del donante e quindi anche i beni altrui
La Corte di Cassazione a S.U. sulla donazione di cosa altrui
La vicenda sottesa all’autorevole pronuncia a Sezioni unite della Suprema Corte ha riguardato il caso della cessione di una quota di eredità da parte del coerede, non ancora divisa tra tutti i coeredi. I giudici di legittimità sono quindi partiti dall’esame della questione se la norma sul divieto di donazione di beni futuri trovi applicazione anche nel caso di donazione di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria prima che sia effettuata la divisione. Gli Ermellini sono giunti a ritenere che per risolvere tale quesito si deve partire dal presupposto che solo quando il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto di donazione, quest’ultima è valida ed efficace.
Viceversa, se ancora la cosa non è a sua disposizione, il donante deve farsi carico di procurare l’acquisto del bene dal terzo proprietario al donatario. Ne discende quindi che costituisce un elemento essenziale del contratto di donazione il requisito dell’appartenenza del bene nella sfera di proprietà del donante. Laddove invece manca tale requisito, quella di cosa altrui non può rientrare nello schema contrattuale della donazione. Secondo gli Ermellini tale discorso vale anche nel caso del coerede che dona uno bene indiviso (che non fa parte del suo patrimonio) ricompreso nella massa ereditaria prima della divisione.
Eccezione alla tesi della nullità del la donazione di cosa altrui
Il ragionamento della Suprema Corte a Sezione Unite quindi si è concluso decretando la nullità per mancanza della causa della donazione di un bene indiviso proprio perché il bene non è ancora entrato nel patrimonio del donante e non perchè deve applicarsi la disciplina di cui all’articolo 771 cod.
civ. I giudici di legittimità dopo avere enucleato tale principio di diritto, abbracciando quindi l’orientamento giurisprudenziale prevalente, però hanno fatto un’altra precisazione. La donazione di un bene indiviso o altrui si salva dalla nullità solo se nell’atto di donazione si dichiara che il donante è consapevole del fatto che il bene non è di sua proprietà. In tali casi la donazione vale come donazione obbligatoria e quindi si può applicare la disciplina della vendita di cosa altrui che prevede l’obbligo del venditore di far conseguire la proprietà al compratore. Per altre info di diritto premi il tasto Segui accanto al nome