Sebbene sia raro che dopo la digitalizzazione del processo una sentenza venga scritta a mano, qualora ciò dovesse accadere, se la grafia risultasse illeggibile ed incomprensibile,si determinerebbe unalesione del diritto fondamentale al giusto processo (articolo 111 Costituzione). Di conseguenza, si avrebbe compromissione dei valori giuridici della certezza e dell’autorevolezza del diritto.

Questo è l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria che dal 2006, dopo la pronuncia a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'indecifrabilità grafica della sentenza, estesa a tutto il testo, proprio perché dà luogo ad una difficoltà di lettura non agevolmente superabile, è causa di una nullità d'ordine generale.

Tale nullità, quindi, non si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma determina una violazione dei diritto al contraddittorio delle parti. A ribadire questo principio di diritto è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.4683 del 10 marzo 2016, che ha esteso le ipotesi di nullità della sentenza, non fermandosi solo ai casi in cui la motivazione sia effettivamente mancante.

Omessa motivazione e incomprensibilità della scrittura

La vicenda da cui trae origine la sentenza ha riguardato l'acquisto di un complesso immobiliare tramite un'asta pubblica da parte di un uomo. Il proprietario del fondo confinante ha contestato tale acquisto, sostenendo di avere un diritto di prelazione.

Dopo che il Tribunale ha rigettato la domanda di riscatto agrario da lui proposta, questa invece è stata accolta dalla Corte di Appello, in relazione al pagamento del prezzo d'acquisto.

Il primo acquirente ha così proposto ricorso per Cassazione contro questa decisione, evidenziando la nullità della sentenza in quanto scritta interamente a mano, con grafia non decifrabile.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha statuito la nullità della sentenza redatta a mano, qualora non consenta un'interpretazioneunivoca e sia, quindi, suscettibile di attribuire contenuti diversi.Gli "Ermellini" hanno sottolineato che la sentenza non è un "atto privato" del giudicante, ma un "decisum" rivolto a terzi, per cui la legge impone che essa sia comprensibile.

La Cassazione sui presupposti per la nullità della sentenza

I giudici di Piazza Cavour hanno tracciato le varie ipotesi secondo le quali la sentenza può considerarsi affetta da nullità. Il fatto che il testo originale della sentenza sia scritto in forma autografa dall'estensore e non dal cancelliere, di per sé non determina un’ipotesi di nullità della sentenza, ma semmai una mera irregolarità. Tuttavia, se il testo non rispetta uno standard minimo di oggettiva comprensibilitànon riconducibile alla nozione di documento, scatta la nullità perché esso non è in grado di far conoscere i fatti sottoposti all'attenzione del giudice e le motivazioni della decisione. Questo è quanto accaduto nel caso di specie, poiché gli "Ermellini" hanno ritenuto che, ai fini della validità della sentenza, il giudice e le parti non debbano svolgere una specifica attività d’interpretazione del documento, ma debbano fermarsi alla chiara lettura.

Ne consegue che il testo e il contenuto devono essere compresi in tutta la loroestensione letterale, in modo da essere valutati immediatamente. La Suprema Corte conclude che tali operazioni di lettura consentono di attestare la validità delle argomentazioni giuridiche contenute nel testo, proprio perché non c'è interpretazione del dato testuale. (Corte di Cassazione sentenza n. 4683 /2016). Per altre info di diritto, potete premere il tasto segui accanto al nome.