Spesso, dietro la richiesta di pagamento della Tari (tassa sui rifiuti), si nascondono anomalie per errato calcolo o per mancata applicazione delle riduzioni. Analizziamo, di seguito, tutti i rimedi e gli strumenti di tutela nel caso in cui si dovesse ricevere una cartella errata.

L’autotutela

L’istanza in autotutela va rivolta direttamente al Comune per chiedere l’annullamento totale o parziale della tassa.

Se la richiesta viene accolta, se ne dà comunicazione anche ad Equitalia, affinché proceda allo sgravio. Quest'ultima non ha alcun potere di valutare il merito della pretesa, che spetta solo all'Ente creditore. L’istanza può essere presentata in carta semplice presso l’Ufficio tributi del Comune, indicando i dati anagrafici del titolare dell’immobile (destinatario della richiesta di pagamento), i dati della residenza, i motivi per i quali si chiede l’annullamento, la data di notifica e numero della cartella, il consenso per la privacy, data e firma.

Le ragioni per richiedere la rettifica o l’annullamento della tassa possono essere molteplici.

Ad esempio l'eventuale trasferimento di proprietà, la mancata applicazione delle detrazioni, l'errore di calcolo dei metri quadri o del numero di persone residenti. È sempre possibile presentare l’istanza in autotutela, in quanto non c’è un termine, anche se è consigliabile avanzarla appena si riceve la richiesta di pagamento, dato che l'istanza non sospende il termine per l’eventuale ricorso giudiziario che è di 60 giorni dalla notifica. È possibile inviare la richiesta anche dopo l’avvenuto pagamento: in tal caso si potrà richiedere il rimborso, trattandosi di un pagamento indebito (com'è avvenuto per l’IVA versata sulla tassa dei rifiuti fino al 2009).

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Il ricorso al giudice tributario va notificato all’ente entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento e della cartella. Questo rimedio si rende necessario nel caso in cui l’istanza di autotutela non abbia sortito gli effetti sperati, ossia: quando il comune non abbia risposto all’istanza oppure abbia negato espressamente l’annullamento. È opportuno proporre il ricorso a prescindere dall'istanza in autotutela poiché, in attesa della risposta, si corre il rischio del decorso del termine di 60 giorni. Questo ricorso sarà deciso dal giudice tributario competente per territorio, indicato nella cartella stessa. Si instaura, così, un procedimento giudiziale che si svolge in un’unica udienza e si conclude con una sentenza.

Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione della cartella fino a che il giudizio non sarà terminato.

Richiesta di sospensione all’agente di riscossione

L’agente di riscossione, finché non riceve l’ordine di sgravio dal Comune (a seguito di istanza di autotutela) o la notifica della sentenza che annulla il pagamento, è tenuto a procedere alla riscossione. Infatti né l’autotutela, né tanto meno il ricorso giudiziale, sospendono automaticamente l’efficacia esecutiva della cartella. Per tale motivo è opportuno presentare in ogni caso un'apposita istanza di sospensione anche all’agente di riscossione. I presupposti per richiedere la sospensione del pagamento direttamente ad Equitalia sono i seguenti:

  • Prescrizione del credito o decadenza prima dell’emissione del ruolo esecutivo
  • Provvedimento di sgravio da parte del Comune
  • La somma indicata in cartella è stata sospesa o annullata da un precedente provvedimento del giudice (sentenza o sospensione della cartella)
  • Il debito è stato già pagato in epoca anteriore alla notifica della cartella

Il termine per la richiesta è di 60 giorni dalla notifica dell’atto e va presentata direttamente ad Equitalia (Ufficio, online, posta elettronica o raccomandata a/r). La modulistica si può reperire sul sito dell'ente. Se non si hanno risposte entro 220 giorni, l'atteggiamento inerte comporta l’annullamento automatico della cartella.