Quando il contribuente legge una cartella esattoriale solitamente non è in grado di comprendere le causali di tutte le voci in essa indicate, e ciò non per sua ignoranza ma a causa della osticità con cui sono redatte. In effetti la cartelle celano spesso al loro interno delle spese che non trovano giustificazione espressa in alcuna norma, in altri casi invece non rendono chiare le modalità di calcolo: è il caso degli interessi applicati.

La sentenza della Cassazione

E’ proprio sulle modalità di calcolo degli interessi che si è pronunciata recentemente la Suprema Corte che con sentenza n.

24933/2016 ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale a causa della omessa indicazione della modalità di calcolo.

E’ principio fondamentale che il contenuto della cartella debba essere chiaro in tutte le sue parti e pertanto intelligibile al contribuente. Se invece non è chiaro come sono stati calcolati gli interessi oppure è stata proprio omessa la modalità di calcolo la conseguenza sarà l’annullamento.

La Corte va oltre, affermando che non è sufficiente che gli interessi siano stati applicati in conformità alla legge, ma è necessario che il contribuente sia in grado di comprenderne la modalità di calcolo. In realtà quasi mai la cartella di pagamento reca al suo interno la descrizione della modalità di calcolo degli interessi di pagamento.

Come dovrebbero calcolarsi gli interessi

E’ ovvio che sul capitale dovuto vanno applicati gli interessi per il semplice motivo che si sta pagando una somma oltre la scadenza prevista per legge.

I tassi di interessi legali oggigiorno arrivano al massimo all’1%. Se invece la cartella non viene pagata nei 60 giorni dalla notifica essa prevede un interesse moratorio di circa il 5% come previsto con decreto del MEF.

Se invece il contribuente chiede la rateizzazione (fino a 120 rate mensili) tale interesse viene capitalizzato, in pratica maturano interessi su interessi, fenomeno che prende il nome di anatocismo. Gli interessi vengono calcolati oltre che sul capitale (debito iniziale) anche sugli interessi stessi non corrisposti che si sommano al capitale.

Ciò comporta la inevitabile lievitazione degli stessi.

L’obbligo di chiarire il calcolo degli interessi

Agli interessi che “maturano” dopo la notifica in realtà vanno aggiunti anche quelli che sono stati già applicati dall’Ente creditore all’atto della formazione del ruolo poi consegnato all’agente di riscossione.

Ebbene, spesso (quasi sempre) le cartelle recano solo il totale dovuto a titolo di interessi senza specificare il tasso applicato e le modalità di calcolo. Senza l’indicazione del tasso applicato il contribuente non è in grado di verificare la correttezza del calcolo e quindi di difendersi adeguatamente.

Tale prassi va in conflitto con il principio di trasparenza e del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l’obbligo di motivazione previsto dall’art.

7 della L. 212/2000 (statuto del contribuente). L’obbligo di motivazione impone all’agente riscossore di indicare il periodo al quale si riferiscono gli interessi ed il criterio di calcolo per ciascun anno di riferimento.

In assenza di tali indicazioni è impossibile il controllo sulla legittimità della pretesa ed il contribuente non è in grado di verificare l’iter seguito per l’applicazione degli interessi.

Pertanto prima di procedere al pagamento di una cartella è opportuno quanto meno dare un’occhiata alle voci e verificare se siano indicati il tasso di interesse ed il relativo periodo di riferimento. In caso contrario sarà possibile impugnare con successo la cartella dinanzi all’autorità giudiziaria, confidando magari anche nella condanna alle spese dell’ente riscossore. Per restare aggiornati sulle novità di diritto ed economia premi il tasto segui accanto al nome.