È tornato in Consiglio dei Ministri il provvedimento che riguarda la nuova sanatoria dei debiti con il Fisco, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Questa volta, però, il Consiglio dei Ministri non è dovuto intervenire per correggere l’apparato normativo della definizione agevolata dei debiti, perché questa resta così come era stata prevista nel Decreto Fiscale di fine 2016. L’intervento riguarda la concessione della proroga richiesta, soprattutto dai CAF, dopo che questi avevano stretto convenzione con il Governo, per aiutare i contribuenti nella presentazione della domanda.
Ecco tutte le nuove date e cosa cambia per i contribuenti.
La rottamazione in sintesi
La definizione agevolata dei debiti fiscali e tributari, oppure delle multe del Codice della Strada, è una offerta per i contribuenti che hanno debiti maturati tra il 2000 ed il 2016. La sanatoria prevede che a fronte di un lauto sconto sugli importi dovuti, i contribuenti possono scegliere di pagare in 5 rate, tutto o parte del debito maturato. La rottamazione prevede la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni, dagli importi iscritti a nome del contribuente. Resterebbero da pagare, gli importi dei tributi, tasse e multe evase, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli altri emolumenti tipici del lavoro del Concessionario, cioè spese di riscossione, notifica e aggi.
Il contribuente potrà scegliere se pagare il nuovo importo dei propri debiti (ridotto anche del 35%), in unica soluzione o in 5 rate, con il 70% del debito da saldare nel 2017, ed il restante nel 2018. Le domande vanno presentate utilizzando il modulo DA1 presente sul sito di Equitalia e vanno indirizzate alle sedi territoriali di Equitalia, nella provincia di residenza del debitore.
Possibile l’invio via PEC, email o allo sportello, sempre della sede di Equitalia competente (gli indirizzi sono diversi da sede a sede).
Le nuove date
Il 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha confermato la proroga per l’invio delle istanze. La scadenza inizialmente prevista era fissata il 31 marzo, ma alla luce della novità, i contribuenti avranno tempo fino al 21 aprile.
Cambiando la data di scadenza delle istanze, cambiano anche i tempi tecnici delle risposte di Equitalia alle domande. Dopo aver presentato istanza, il contribuente dovrebbe ricevere risposta da parte di Equitalia, entro il 15 giugno. La risposta è un elemento molto importante perché sarà nella replica del Concessionario, che il contribuente riuscirà a capire l’ammontare del debito ricalcolato alla luce della sanatoria, le rate concesse e se l’istanza è stata approvata o meno. Altri correttivi attesi erano quelli relativi alla concessione del DURC o alle rate scadute e non pagate. Niente di nuovo in relazione a questi punti, perché il DURC, per le aziende a cui serve, dovrebbe essere rilasciato solo a prima rata pagata e non a domanda inoltrata.
Per le rate insolute, resta il vincolo della regolarità dei pagamenti in scadenza entro la fine del 2016. In pratica, prima di poter accedere alla sanatoria, sarà necessario pagare tutte le rate sospese dei vecchi piani di dilazione concessi da Equitalia.