Un lavoratore che ha scelto di aderire al Regime Forfettario può essere contemporaneamente titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo anche con la stessa azienda. L'unico limite è che non vengano attuate dal datore di lavoro o dal lavoratore delle modifiche nei due rapporti tali che consentano un passaggio artificioso dei redditi da lavoratore dipendente in quelli da lavoratore autonomo.

Questo è quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella sua Risposta n° 484 del 13 novembre 2019 appena pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il quesito posto all'amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate si è vista interpellare da una Società di consulenza finanziaria che, in base ad un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative, aveva stipulato con i propri dipendenti un cosiddetto contratto misto. In base a tale tipologia di rapporto contrattuale in capo alla stessa persona veniva attivato sia un contratto subordinato di lavoro part- time a tempo indeterminato che un distinto rapporto di lavoro autonomo previa iscrizione del dipendente all'Albo dei consulenti finanziari.

La società interpellante specifica anche che alla prima tipologia di rapporto di lavoro veniva applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Credito. Mentre il rapporto di lavoro autonomo veniva retribuito su base provvigionale e regolato in base a quanto disposto dagli articoli 75 e seguenti del Capo I del Titolo VIII del Decreto Legislativo n° 276 del 2003 in tema di Procedure di Certificazione dei contratti di lavoro. Come attestato dalla stessa certificazione i due contratti di lavoro sono completamente distinti l'uno dall'altro.

Da tutto ciò deriva il quesito posto all'amministrazione finanziaria. Infatti, la società interpellante chiede se nel caso di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro debba operare o meno la causa ostativa all'applicazione del regime forfettario indicata all'articolo 1, comma 57, lettera d bis), della Legge 23 dicembre 2014 n°190.

Tale disposizione prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta onei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a eccezione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate si premura di precisare che il suo parere viene rilasciato esclusivamente all'applicazione o meno della causa ostativa indicata dall'interpellante, rimanendo esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del Regime Forfettario.

Richiamando quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, lettera d bis della Legge 23 dicembre 2014, l'amministrazione finanziaria ricorda che la Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2019, che ha introdotto la nuova lettera, ha chiarito che lo scopo della disposizione è quello di evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono della stessa agevolazione. Viene anche previsyo un periodo di sorveglianza onde evitare tale commistione.

D'altra parte l'Agenzia delle Entrate richiama quanto indicato dalla Circolare n° 9/E del 10 aprile 2019, paragrafo 2.3.2 in merito all'ipotesi che il contribuente conseguiva redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prima dell'introduzione della nuova causa ostativa contenuta nella lettera d bis).

In tale ipotesi, come nel caso presentato dall'interpellante, la Circolare del 10 aprile 2019 precisa che la causa ostativa non dovrebbe trovare applicazione a patto che i due rapporti di lavoro persistano senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza. E ciò sulla base che non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, in quanto rimane immutato l'assetto normativo antecedente la modifica. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate conclude per l'applicazione al "contratto misto" del più favorevole Regime Forfettario a meno che, nel frattempo e successivamente, non intervengano modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi da lavoro dipendente a quella di redditi da lavoro autonomo.