Nonostante la L. 27/12 abbia introdotto l’ “accertamento clinico strumentale obiettivo” ai fini della verifica e della risarcibilità (come danno biologico) del classico colpo di frusta, si sta ormai affermando nella aule di giustizia il principio secondo il quale sia sufficiente accertare il danno anche diversamente. Stavolta è il Tribunale di Rimini a ribadirlo, sulla scia di una precedente pronuncia della cassazione.

La posizione delle compagnie assicuratrici, il precedente della Cassazione

La domanda alla quale i giudici tentano di dare una risposta è se ai fini dell’accertamento clinico strumentale obiettivo sia necessario l'utilizzo di specifici macchinari.

Ovviamente le compagnie assicuratrici hanno da subito interpretato in maniera molto restrittiva (e a loro esclusivo vantaggio) la norma ritenendo che la lesione lieve vada risarcita solo dopo il riscontro avvenuto attraverso un macchinario specifico, e quindi mediante la radiografia.

La sentenza del Tribunale di Rimini dello scorso 24 marzo si discosta dal dettato normativo allargando un solco già tracciato dalla Cassazione recentemente. In effetti in base all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come novellato dalla Legge n. 27/2012, sarebbe necessario accertare strumentalmente il colpo di frusta al fine di ottenere il relativo risarcimento come danno biologico permanente (quantificato di solito in base alle tabelle nella misura di in 1 punto percentuale).

Sennonché secondo gli ermellini (sentenza n. 18873 del 2016) sarebbe possibile un'interpretazione più estesa della legge: il medico legale è competente a valutare il danno da risarcire, e non il macchinario che deve invece servire solo come ausilio per lo specialista.

La sentenza del Tribunale di Rimini: la cd. criteriologia medico legale

Ebbene, i giudici del Tribunale di Rimini con la sentenza n. 341 del 24.03.2017 hanno seguito le linee della Cassazione affermando che non è possibile sempre considerare come indispensabile l’accertamento strumentale. Le lesioni lievi, in particolare il colpo di frusta, vanno comunque risarcite laddove sia possibile verificarne l’entità sulla scorta di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Non si può escludere a priori il danno biologico permanente in caso di colpo di frusta.

Se è vero che lo scopo dell’art. 139 CdA è quello di evitare il risarcimento di danni basati su mere supposizioni ed ipotesi, è altrettanto vero che non si può negare il risarcimento per il solo fatto che la lesione non sia visibile e quindi accertata con radiografia.

Invece è ammissibile il risarcimento, afferma testualmente il Tribunale, "a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale". In pratica il medico legale è libero di valutare di quali strumenti ed accertamenti ha bisogno per quantificare un danno, seppur lieve, e quindi di utilizzare anche differenti strumenti rispetto ai canonici referti per immagini (cd.

radiografie).

La sentenza ha quindi recepito appieno il ragionamento seguito dalla Cassazione e ciò rappresenta un segnale importante che amplierà la soglia di risarcibilità delle lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasto Segui accanto al nome dell'autore.