Il Ministero dell'Istruzione è intervenuto con la nota n. 7526 dello scorso 24 luglio per fornire indicazioni relative alla valutazione dei titoli e dei servizi relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014-2016.

Chiarimento Miur, il concorso 2012 non può essere fatto valere come abilitazione. Per i docenti che hanno superato il concorso a cattedra del 2012, il Miur ha specificato che tale risultato non vale ai fini dell'abilitazione. Pertanto, l'inserimento in graduatoria di merito relativa al Concorso per titoli ed esami disciplinato dal Decreto del direttore generale per il personale scolastico n.

82 del 24 settembre 2012, non dà diritto all'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia per il motivo che l'abilitazione all'insegnamento viene conseguita dai vincitori solo nel momento in cui avviene di fatto l'assunzione in ruolo.

Inoltre, l'amministrazione ha precisato che chi ha sciolto la riserva avendo conseguito tardivamente l'abilitazione può entrare di diritto nella seconda fascia della graduatoria alla quale si riferisce l'abilitazione stessa, ma non può utilizzare tale abilitazione come titolo aggiuntivo. Questo chiarimento da parte del Ministero dell'Istruzione trova la sua giustificazione nel fatto che il titolo non era stato ancora conseguito nel momento in cui è stata presentata la domanda originaria.

Per di più, è consentito ai docenti di terza fascia di avvicendare il titolo di accesso con altro titolo più favorevole, allo stesso modo di quanto avviene per i docenti di seconda fascia.

Graduatorie d'Istituto, altri chiarimenti del Miur. Il Miur ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alla valutazione titoli, ai servizi e al punteggio delle graduatorie d'Istituto per il triennio 2014/2016: i docenti di terza fascia che chiedono l'inserimento nelle graduatorie dei Licei Musicali, dovranno possedere gli stessi requisiti dei docenti di I e II fascia ad eccezione della sola abilitazione.

I docenti con diploma Isef non possono contare sulla eventuale laurea quadriennale in scienze motorie come altro titolo. Infine, il contratto determinato è equiparato come anno scolastico intero se ha avuto durata minima di 180 giorni o se la docenza è stata prestata senza interruzione dal 1° febbraio fino al termine dello scrutinio finale o alla fine delle attività per le scuole dell'infanzia.