L’anno scorso, precisamente il 17 novembre 2016, le SU della Cassazione con la sentenza n. 23297 hanno deciso che il credito previdenziale relativo alle cartelle esattoriali non opposte soggiace al termine di 5 anni (e non a quello di 10 anni).

Le motivazioni della Sezioni Unite n. 23297 /2016

In particolare, gli Ermellini hanno stabilito un nuovo principio di diritto valevole non soltanto per i contributi INPS, ma che può essere esteso a tutte le entrate dello stato, tributarie e non, e degli enti locali, incluse le sanzioni amministrative.Tutto ciò mira ancora di più a salvaguardare il contribuente dai ritardi e dalle inefficienze in cui incappa la PA.

La sentenza in questione ha sancito che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina solo l’irretrattabilità del credito, ma non anche la trasformazione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga pari a 10 anni. Ne consegue che tale statuizione vale anche se la cartella di pagamento è stata impugnata oltre il termine perentorio di 40 giorni. L’importante principio sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite è stato poi seguito da altri giudici di legittimità e di merito quest’anno. Segnaliamo infatti che, recentemente, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino con la sentenza n. 267/2017 ha abbracciato l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione.

Casi in cui non è possibile applicare i termini di prescrizione ordinaria

In particolare oggetto della sentenza di merito è stato un ricorso avverso 2 avvisi di pagamento con cui la P.A. ha chiesto il versamento dei tributi relativi a cartelle esattoriali notificate nel 2002 e nel 2006. I giudici di merito hanno ritenuto entrambi i crediti inesigibili perché ormai prescritti.

Questo per le seguenti motivazioni: si è escluso che le cartelle esattoriali emesse dalle PA tributarie potessero determinare la trasformazione dei termini di prescrizione da brevi ( 5 anni) a decennali in virtù dell'art. 2953 c.c. Tale effetto riguarda infatti solo i "provvedimenti aventi natura giurisdizionale”.

Per quanto riguarda invece i crediti tributari, stante il carattere della "periodicità" posseduto dalle obbligazioni instaurate con il fisco non può che applicarsi anche in questo caso il termine di prescrizione di 5 anni.

I crediti tributari infatti per loro insita fisiologia, appartengono a quei debiti che devono essere pagati "... ad anno o in termini più brevi ...". Si applica dunque l'art. 2948 n. 4 c.c. con l'esclusione del principio di cui all'art. 2946 c.c.

Il ragionamento sotteso alla suddetta decisione si focalizza in particolare sulla caratteristica della periodicità che non può riferirsi esclusivamente alla sola categoria delle imposte locali. Per le imposte locali e per quelle erariali il debito infatti sorge annualmente per espressa previsione di legge. Tali elementi però non incidono sulla natura di tale peculiare del rapporto, ma costituiscono dei parametri per la determinazione del "quantum debeatur”.

Infine, a chiusura della decisone la CTP sottolinea come tale assunto trova conferma anche nell'obbligo posto a carico del concessionario della riscossione di conservare per 5 anni copia delle cartelle esattoriali inviate ai contribuenti Ecco che in quest’ottica per i crediti tributari vale il termine prescrizionale indicato dall'art. 2948 n. 4 c.c.