Quando si sottoscrive una polizza assicurativa per la propria autovettura è bene appurare la presenza di eventuali clausole di esclusione della garanzia o comunque clausole limitative della copertura. Qualora siano inserite nel contratto, l'Assicuratore potrebbe far ricadere sull'assicurato il danno arrecato a terze persone, in tutto o in parte.
Partendo dagli istituti e dalle norme di legge che intervengono in materia di sinistri relativi alla circolazione stradale si rileva che l'art. 144 codice delle assicurazioni al comma 2° prevede che .
Ne consegue che l'assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennizzo e una eventuale clausola di esclusione della garanzia non opera nei confronti dei danneggiati ma soltanto nei confronti dell'assicurato. Questo significa che se da un lato la Compagnia assicurativa deve provvedere alla liquidazione del danno qualora l'assicurato sia responsabile, al contempo potrà esercitare un diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
Tale diritto potrà essere esercitato nei casi in cui l'assicuratore possa far valere talune clausole si esclusione inserite nel regolamento contrattuale. La Compagnia potrà in tali fattispecie recuperare le somme versate a favore dei terzi danneggiati, che possono arrivare anche a milioni di euro nel caso in cui ci siano feriti gravi.
Secondo specifiche clausole di polizza potrà ottenere in tutto o in parte la restituzione della somma versata.
Solitamente il diritto di rivalsa è collegato a violazioni di legge da parte dell'assicurato. Le clausole più comuni contenute nei libretti di polizza che danno diritto alla rivalsa sono:
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la guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti
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gravi trasgressioni del codice della strada
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circolazione con la revisione scaduta
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circolazione con patente assente o scaduta
Trattasi di casi collegati ad un comportamento che rende l'assicurato inidoneo alla guida per condotta censurabile.
Si precisa che il diritto di rivalsa può essere esercitato dall'assicuratore solo qualora le condotte sopra descritte siano accertate e non più contestabili da parte dell'assicurato ad esempio in caso di contravvenzione o provvedimento giudiziario non più impugnabile.
Si è più volte discusso circa la legittimità di tale clausola e la Corte di Cassazione si è in varie occasioni pronunciata facendo valere la sua legittimità.
La Corte Suprema ha infatti escluso che tale clausola possa definirsi vessatoria in quanto volta a delimitare il rischio garantito (cioè specificare l'oggetto del contratto) e non a limitare la responsabilità dell'assicuratore.
Esiste un modo per evitare la rivalsa dell'assicuratore in quanto molte compagnie consentono di eliminarla attraverso l'inserimento di una clausola di rinuncia alla rivalsa che deve essere chiesta dall'assicurato in fase di stipula del contratto. E' dunque nell'interesse dell'assicurato accertare la previsione di tale clausola che solitamente viene inserita a fronte di un incremento del premio. La rinuncia può essere parziale o totale o comunque secondo le modalità fissate in polizza dalle compagnie assicurative.