Il quadro regolamentare relativo al commissariamento della FIGC definisce con chiarezza i tempi e i passaggi necessari per l'instaurazione di una nuova governance federale. La procedura, che interessa tutte le Federazioni sportive, è disciplinata dallo Statuto del CONI. Essa può essere attivata in presenza di gravi irregolarità accertate nella gestione o di significative violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi in carica.

Le tempistiche e le regole per le elezioni federali

Per quanto concerne la Federcalcio, le disposizioni relative alle elezioni sono contenute nell’articolo 21, comma 4, dello Statuto FIGC.

Questo articolo regola specificamente il rinnovo del presidente e del consiglio federale. Tra la convocazione dell’assemblea elettiva e il suo effettivo svolgimento devono intercorrere almeno sessanta giorni. Questo termine minimo è fondamentale per assicurare la regolarità del processo, garantire la piena conoscibilità degli atti a tutte le parti interessate e permettere alle diverse componenti federali di organizzare adeguatamente la propria partecipazione al voto.

Candidature e requisiti specifici

Le candidature a presidente federale e a consigliere federale, escludendo i membri di diritto, devono essere presentate alla Segreteria federale con un anticipo di almeno quaranta giorni rispetto alla data dell’assemblea.

Tale scadenza permette la loro pubblicazione ufficiale sul sito federale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il Regolamento elettorale FIGC stabilisce inoltre che ogni candidatura debba essere corredata da un documento programmatico dettagliato, che illustri le attività previste per la FIGC nel corso del successivo quadriennio olimpico.

Oltre al programma, è indispensabile l’accredito della candidatura, che deve provenire da almeno la metà più uno dei delegati di almeno una Lega o di una componente tecnica, senza alcun vincolo di mandato. A completamento della documentazione richiesta, è necessario allegare il certificato di possesso di una tessera federale. Queste condizioni formali sono cruciali per delimitare l’accesso alla competizione elettorale e per stabilire una procedura uniforme e trasparente per tutti i candidati.

Decadenza degli organi e gestione transitoria

In caso di commissariamento, la cui durata massima è fissata in sei mesi, il consiglio federale decade automaticamente insieme al presidente. Questo aspetto è richiamato dall’articolo 24 dello Statuto FIGC. Tuttavia, la decadenza non implica un’interruzione totale delle funzioni: gli organi rimangono in prorogatio. Tale disposizione garantisce la continuità dell’ordinaria amministrazione e l'esecuzione degli atti conservativi o indifferibili, fino alla completa ricostruzione della nuova governance.