La questione relativa alla presidenza della Figc si concentra sul requisito del tesseramento. Quattro pareri legali, emersi il 3 ottobre 2026, hanno analizzato la posizione di Giovanni Malagò in relazione alla sua candidatura. Le valutazioni concordano nell'indicare il tesseramento come un requisito essenziale per l'elezione, e che Malagò non lo possedeva. Tuttavia, un aspetto cruciale sottolineato è che l'assenza di tale requisito non si traduce automaticamente in un commissariamento della Federazione, non essendo indicato un passaggio obbligato verso tale misura.
Il Requisito per la Candidatura
Il fulcro della vicenda risiede nella condizione considerata indispensabile per l'accesso alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. I pareri legali, attribuiti agli avvocati Medugno, Scoca, Coccia e Angeletti, definiscono il tesseramento come un elemento necessario nel processo elettorale. Da questa premessa deriva la problematica relativa alla posizione di Giovanni Malagò, indicato come privo di tale requisito al momento dell'elezione alla presidenza Figc.
La disamina giuridica, tuttavia, distingue tra la constatazione della mancanza di un requisito e la decisione sulle eventuali conseguenze istituzionali. I pareri legali non stabiliscono che l'assenza del tesseramento debba tradursi automaticamente nel commissariamento della federazione.
Un eventuale intervento dovrebbe essere demandato agli organi competenti del Coni, i quali avrebbero il compito di valutare la portata della violazione e il suo rilievo nell'ordinamento sportivo.
La Valutazione Discrezionale degli Organi Coni
Il quadro normativo per un possibile intervento fa riferimento all'articolo 7 dello Statuto del Coni. L'applicazione di tale articolo presuppone l'accertamento di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, e non si configura come una conseguenza automatica derivante dai pareri. La decisione finale, pertanto, rimane affidata a una valutazione discrezionale sulla serietà della situazione e sull'idoneità dei presupposti per giustificare un provvedimento come il commissariamento.
In questo contesto si inserisce la posizione di Renato Miele, il quale ha formalmente diffidato il Coni dal procedere verso il commissariamento della Figc. Tale diffida evidenzia come la vicenda, pur partendo da un dato giuridico relativo al tesseramento, si distingua nettamente dalla successiva scelta politica e istituzionale sulle misure da adottare. Il nodo cruciale, dunque, non è unicamente stabilire la validità del requisito, ma piuttosto definire le concrete azioni e responsabilità degli organi preposti.