L'inquilino non è esonerato dal pagare il canone di locazione né può ridurne l'importo qualora la possibilità di utilizzare il bene sia venuta meno o sia stata compromessa, per fatto imputabile al padrone di casa. Ciò anche qualora il locatario abbia cessato di vivere nell'immobile per evento riconducibile al locatore.
È quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 4563 del 26 febbraio 2014, nella quale la Corte Suprema afferma che il conduttore deve continuare a pagare quanto dovuto, fino a quando non riconsegni le chiavi dell'immobile e pur avendolo abbandonato da tempo.
A nulla rileva la previa comunicazione al proprietario dell'intento di trasferirsi altrove.
La vicenda
La Cassazione rigetta il ricorso presentato dal conduttore, soccombente nel giudizio d'appello e condannato a corrispondere il canone nonostante avesse traslocato in altro appartamento a seguito del crollo del soffitto del locale preso in locazione. Senza procedere alla restituzione delle chiavi aveva provveduto a dare comunicazione al proprietario del suddetto trasferimento.
Anche qualora l'immobile locato risulti fatiscente, inutilizzabile e non più vivibile per evidenti difetti strutturali, il locatore è comunque tenuto ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento, nonostante l'inadempimento da parte del proprietario.
Tale obbligo viene meno solo qualora venga meno la detenzione e la disponibilità del bene locato mediante la formale restituzione delle chiavi.
Egli sarà tuttavia nella piena facoltà di agire per la risoluzione del contratto di locazione secondo le modalità di legge, al fine di interrompere il rapporto e il conseguente versamento del canone.