La separazione dei coniugi comporta una serie di provvedimenti di carattere economico disposti dal Giudice, per disciplinare le modalità con cui dovrà essere suddiviso il patrimonio della famiglia. Rilevante è pertanto la questione relativa alla casa coniugale, alla sua assegnazione e al pagamento delle spese ad essa relative.

In presenza di figli e per la tutela primaria del loro interesse e delle loro esigenze, solitamente il giudice assegna la casa al coniuge al quale vengono affidati i figli, a garanzia del loro benessere.



Questa scelta viene effettuata indipendentemente da chi dei due coniugi sia l'effettivo proprietario dell'immobile, a tutela dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente.

Qualora la casa venga assegnata al coniuge non proprietario della stessa chi dovrà pagare le spese condominiali?

Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di diritto di proprietà, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, riveste natura di diritto personale di godimento sulla suddetta casa e non di diritto reale.

Ciò premesso, la gratuità dell'assegnazione (in base alla quale il coniuge beneficiario non è tenuto al pagamento di alcun canone o corrispettivo) della casa si riferisce esclusivamente all'uso e godimento dell'abitazione ma non si estende alle spese connesse a detto uso.

Quali sono pertanto le spese correlate all'uso della casa familiare?

Le spese connesse all'uso della casa familiare da parte del coniuge che vive in essa sono:



  • le spese della sua gestione ordinaria, quali ad esempio il pagamento delle bollette della luce, gas, telefono, lavori di manutenzione ordinaria;

  • spese condominiali di carattere ordinario, come ad esempio il riscaldamento, le quali, in mancanza di un provvedimento espresso del giudice che ne accolli l'onere al proprietario sono spese poste legittimamente a carico del coniuge assegnatario.

Restano, invece, a carico del proprietario dell'immobile, le spese condominiali connesse alla straordinaria amministrazione, quali ad esempio il rifacimento del tetto o della facciata condominiale.

In ogni caso i due coniugi potranno accordarsi tra loro diversamente, poiché tale ripartizione si ritiene valida qualora non vi siano tra loro accordi diversi.

Nei confronti del Condominio il soggetto tenuto al pagamento delle spese è il proprietario dell'appartamento, colui cioè che riveste il ruolo di Condomino. Ne consegue che, in caso di mancato versamento delle spese dovute da parte del coniuge assegnatario, l'amministratore potrà comunque rivolgersi per l'intera somma al proprietario dell'immobile, in forza della responsabilità solidale che comunque permane in capo al proprietario.