Divorzi e crisi economica vanno spesso di pari passo. Il connubio di tali due elementi può provocare la totale disgregazione di un nucleo familiare, la cui fine del matrimonio sia già stata accertata da una sentenza del giudice. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria nella maggior parte delle ipotesi assegna la casa familiare alla moglie. L'assegnazione avviene sulla base di una sentenza, anche se l'immobile è gravato dalla garanzia reale dell'ipoteca e il marito ancora non ha soddisfatto l'intero mutuo.
Fin qui non sorgono dubbi interpretativi. Ma cosa accade se la casa è intestata al marito e costui per qualsivoglia ragione non paghi più le rate del mutuo? La Cassazione con la sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016, ha statuito che se l'ipoteca è anteriore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare ad uno dei due ex coniugi, essa, prevale su quest'ultima. La sentenza avente ad oggetto le disposizioni circa l'assegnazione della casa non può essere opposta alla banca. Effetti simili possono verificarsi anche in altre analoghe fattispecie, ma dettate da motivi diversi.
Moglie e figli assumono lo status di inquilini
In caso di mancato pagamento di una o più rate del mutuo, si procede ad espropriazione immobiliare.
L'oggetto del pignoramento con conseguente vendita all'asta è proprio la casa nella quale vivono la moglie con i figli. A nulla rileva la circostanza che all'interno della medesima vivano dei minori o che la madre sia momentaneamente inoccupata. Potrebbe apparire incostituzionale e contraria alla logica solidale dei principi del nostro ordinamento, ma deve precisarsi che non è un atto denigratorio nei confronti della moglie o dei figli. Questi ultimi semplicemente sono equiparati agli inquilini. Quindi, se l'ipoteca trascritta è anteriore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa, non si ravvedono motivi in virtù dei quali derogare alle normali procedure che regolano il processo esecutivo.
Risulta doveroso precisare che il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di mutuo prescinde da motivi di carattere oggettivo o soggettivo. Nulla vieta che l'ex marito possa non pagare in ragione di motivi di astio con la ex moglie, ma è tenuto al rispetto degli obblighi assistenziali.