Ai fini della determinazione dell'esatto importo dell'assegno di mantenimento, la Cassazione, ha più volte ribadito il principio in virtù del quale, si debba far riferimento al tenore di vita della coppia prima della separazione.La sussistenzadi questo equilibrio assume le connotazioni di un qualcosa di fondamentale. A tal proposito, la Cassazione, con la sentenza n. 15432/16, ha deciso che colui che è obbligato a versare il mantenimento in favore della moglie e dei figli, non viene automaticamente esonerato dal relativo adempimento, in caso di perdita di lavoro.

L'ex coniuge, attualmente disoccupato, può incorrere nel reato di violazione degli obblighi assistenziali in ambito familiare, se eccepisce quale causa di giustificazione, la mancanza del lavoro. Se si perde il posto di lavoro, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato, il tenore di vita della famiglia resta al primo posto. Esemplificativamente vuol dire che se l'ex coniuge, nonostante l'assenza temporanea del lavoro, sia titolare di un conto in banca, o di altri proventi, non può eccepire la circostanza della sopravvenuta disoccupazione.

Requisiti per la difesa del coniuge disoccupato

L'assegno di mantenimento non è immodificabile.Il coniuge disoccupato deve dare prova della assoluta e oggettiva impossibilità di versare l'importo dovuto.

Deve dimostrare di trovarsi in una situazione che nell'ottica dell'uomo medio rende totalmente impossibile l'adempimento del suddetto dovere. Le valutazioni delle circostanze avanzate devono essere poggiate su basi oggettive, prescindendo da una generale astrazione dei vari ed ipotetici casi. L'impossibilità di versare l'assegno di mantenimento deve avere carattere persistente, non si può addurre una giustificazione riguardante ad esempio solo due giorni di non lavoro.

In più, si deve dare prova dell'impegno profuso nella ricerca o nell'aver ricercato una nuova occupazione, con tutti gli sforzi e i mezzi che si hanno a disposizione. Lo stato di disoccupazione, infine, deve essere involontario, ossia, non dipeso da una propria volontà di dimettersi.