Chi acquista un veicolo usato entro 60 giorni dalla firma sull’atto di vendita deve registrare il passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Può capitare però che quando il passaggio di proprietà è avvenuto da poco, il nuovo proprietario riceva una multa di un infrazione che risale a quando l’auto era intestata al precedente proprietario. Spesso infatti le notifiche delle infrazioni al Codice della strada, avvengono con dei sistemi che ricercano in automatico nei pubblici registri (Pra e Motorizzazione) i dati generali dei proprietari dell’auto in base alla targa.

Il tutto però nontenendo conto della data in cui il veicolo è stato acquistato e della data dell’infrazione. In tali casi il nuovo proprietario che riceve il verbale deve far vedere il certificato di proprietà e il corpo di polizia dovrebbe procedere ad annullare il verbale in autotutela. In alternativa è anche possibile presentare un semplice ricorso al prefetto con una raccomandata A/R, che gli stessi agenti indicheranno come fondato. Ciò però non è avvenuto nella vicenda da cui trae origine una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. sentenza 3655 /16. La decisione, che ha fatto notizia, ha avuto ad oggetto una multa notificata alla persona sbagliata ovvero al nuovo proprietario di un’auto che non aveva comunicato alla Polizia provinciale chi fosse alla guida in occasione di una precedente infrazione, commessa da un altro soggetto di cui lui non poteva sapere le generalità.

La contravvenzione si riferiva infatti a quando l’auto era intestata al precedente proprietario.

Conseguenza di un verbale notificato alla persona sbagliata

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour, nello specifico gli agenti di Polizia avevano contestato la violazione dell’articolo 126 bis C.d.S perchè l'uomo aveva omesso di comunicare le generalità del conducente dell’auto di sua proprietà incorso nella infrazione relativa ad un eccesso di velocità.

L’uomo quindi ha deciso di proporre ricorso al Giudice di Pace contro il verbale di multa ricevuto, che ha accolto la sua opposizione. Le motivazioni si fondano sul fatto che proprio perché egli aveva acquistato l’auto in epoca successiva alla commissione dell’infrazione, egli non poteva conoscere chi era alla guida dell’auto al momento dell’infrazione stessa.

Il caso è poi finito dinnanzi ai giudici del Tribunale che questa volta hanno accolto il gravame degli agenti di Polizia. I giudici hanno confermato la legittimità del verbale impugnato ritenendo che il nuovo proprietario era tenuto indicare il conducente. L’uomo non si è rassegnato e ha proposto ricorso in Corte di Cassazione che gli ha dato ragione.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di cassazione ha rilevato come l’obbligo previsto dall’articolo 126 bis Cd Starda sia a carico del conducente responsabile della violazione e nel caso di mancata identificazione di questi del proprietario del veicolo ovvero di chi risulta tale al momento della commissione della violazione. Secondo gli Ermellini colui che è divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporta la decurtazione di punti della patente, non può essere considerato legittimo destinatario dell'invito, contenuto nel verbale, a comunicare le generalità del conducente.

Nei suoi confronti dunque non sorge nemmeno l’obbligo di dichiarare di non sapere nulla non potendo egli rispondere dell'errore commesso dagli agenti di polizia nella consultazione dei pubblici registri. La Corte di cassazione ha quindi condannato il corpo di Polizia al pagamento di 1.600 euro a titolo di spese legali, anche perchè esso ha preteso fino all'ultimo che il nuovo proprietario dovesse rispondere lo stessodell'infrazione. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome