La giurisprudenza fino ad oggi ha sempre affermato che il patto di postdatazione ovvero il patto di garanzia posto a base dell’emissione di assegno bancario è da ritenersi nullo, al contrario dell’assegno postdatato che rimane valido e costituisce un titolo pagabile a vista al portatore. Quest’ultimo però, poiché svolge le funzioni della cambiale, non può considerarsi un titolo esecutivo, anche se viene regolarizzato dal punto di vista fiscale con l’imposta di bollo in un secondo momento, che quindi ne permette l’incasso immediato (Cassazione sentenza n.
5069 del 3 marzo 2010).
Sulla scorta di tali principi, non era quindi infrequente che il creditore utilizzasse anche l’assegno postdatato come forma di tutela verso il debitore, specialmente quando le parti convenivano il rilascio di un titolo (assegno) con l’importo dell’intero credito la cui data era successiva alla scadenza del debito. Ciò consentiva al creditore, ogniqualvolta il debitore non pagava quanto dovuto, di recarsi in banca per versarlo e ottenere il denaro contante o consegnare il titolo all’ufficiale giudiziario. In tale caso solo dopo il protesto si poteva procedere ad un pignoramento.
Tutto ciò ora potrebbe non esser più possibile perché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10710 del 24 maggio ha mutato orientamento sul tema della validità dell'assegno postdatato.
Consegna al creditore di un assegno postdatato: gli effetti
La vicenda giudiziaria da cui trae origine la sopracitata sentenza ha avuto ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un atto di transazione e su un assegno di c.c. postdatato, rilasciato dall’opponente. Lo stesso opponente in Tribunale ha chiesto la revoca del DI proprio perché si fondava su un assegno postdatato da considerarsi invalido. L'assegno infatti essendo stato emesso in funzione del patto di garanzia stipulato tra le parti, invalidava a sua volta quest’ultimo rendendolo quindi nullo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello non gli hanno dato ragione, evidenziando che la nullità si riferisce solo all’apposizione della postdatazione, ma non riguarda il titolo. I giudici di merito hanno precisato che poiché resta comunque valido il patto di garanzia, il creditore può pretendere l’immediato pagamento dell’assegno. L’opponente, non soddisfatto del giudizio, si è rivolto ai giudici della Cassazione. La Suprema Corte nell’accogliere il suo ricorso ha espresso un importante principio di diritto.
Il principio di diritto espresso dalla Cassazione
L’emissione di un assegno postdatato, consegnato a garanzia di un debito, da far valere solo in caso di inadempimento, con l’accordo che esso sarò restituito al debitore nel momento in cui egli adempie alla propria obbligazione, è contrario alle norme imperative contenute del R.D.
21 dicembre 1933 n. 136. Ne consegue che esso non dà luogo ad un giudizio positivo sulla meritevolezza degli interessi a cui mirano le parti. La Cassazione ha statuito che il magistrato che dichiara nullo il patto di garanzia collegato l’assegno postdatato e la promessa di pagamento non viola il principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. La ratio sottesa alla presente pronuncia è quella legare la nullità del patto di garanzia fra beneficiario ed emittente al fatto che esso attribuisce all’assegno bancario postdato la funzione di garanzia di un futuro pagamento. Viene dunque negata la relativa funzione di garanzia. L’effetto sul piano pratico che ne consegue è la revocabilità del decreto ingiuntivo, che quindi, se emesso, una volta proposta l’opposizione dal debitore entro 40 giorni, può essere revocato qualora si basa appunto su un assegno postdatato in garanzia. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.