La giurisprudenza, sull’attribuzione dell’assegno di mantenimento, lo ha sempre riconosciuto al coniuge economicamente meno forte, per conservare un tenore di vita uguale a quello sostenuto durante il matrimonio. E’ però necessario che il beneficiario dell’assegno non sia stato responsabile della crisi coniugale degenerata nell’impossibilita di convivere ancora insieme. Una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (ovvero al dovere di reciproca fedeltà, di assistenza morale, materiale e di coabitazione) può comportare infatti una pronuncia di addebito della separazione, oltre che la negazione del diritto all’assegno.

La sentenza di separazione con addebito è inoltre sempre subordinata all’accertamento dell'anteriorità delle varie tipologie di violazione dei doveri coniugali rispetto alla crisi di coppia. I presupposti dell’addebito soggiacciono da sempre alla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra un comportamento infedele, indifferente, irrispettoso e la sopravvenuta destabilizzazione e rottura della coppia.

La magistratura ha evidenziato che sono sempre di più le richieste di addebito della separazione legate al tradimento. In tali casi è il fattore temporale ciò che permette all’infedeltà di essere considerata causa o effetto della crisi coniugale. Perché a liberare il partner infedele dalla pronuncia di addebito è solo la dimostrazione che la crisi familiare era già in essere e che quindi il suo tradimento è stato una sorta di reazione/effetto rispetto alle negligenze dell’altra parte.

La Cassazione condanna chi ha tradito a versare l’assegno

La Cassazione, con la sentenza n.10823 del 24 maggio, ha adeguato principi cardine al caso sottoposto al suo esame. La vicenda ha avuto come protagonista una ex moglie che si era rivolta in Tribunale per chiedere l’addebito della separazione e l’assegno di mantenimento.

Il Tribunale prima, e poi la Corte d’Appello, hanno rigettato la sua richiesta, sulla scorta di evidenze probatorie che evidenziavano la presenza di una relazione extraconiugale avuta dalla stessa durante il matrimonio e dalla disparità di patrimonio reddito e tra i due.Tali elementi hanno fatto orientare i giudice di merito adaddossarle l’addebito, fissando un assegno di mantenimento di 400 euro mensili a favore dell'ex marito.

La conferma di questa statuizione è arrivata anche dalla Cassazione che ha sottolineato come gli elementi probatori e istruttori raccolti della presenza della relazione confermavano che il rapporto coniugale era entrato in crisi solo dopo che lei aveva deciso di tradire il partner.

Effetti dell’addebito: no al mantenimento e alimenti negati

Il messaggio che trapela dalla recente sentenza poggia sull’assunto che l’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi così da infirmare ‘l’affectio familiare’, giustificando di conseguenza la separazione, posto che essa si pone quale premessa della separazione. Occorre quindi l’elemento della prossimità affinché operi tale presunzione o premessa.

A detta degli Ermellini, nello specifico l’onere della prova dell’inefficacia causale dell’infedeltà sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza deve essere assolto sempre da chi ha violato i doveri coniugali. Nel caso di specie la donna avrebbe dovuto dimostrare che il suo gesto si era inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. Gli Ermellini ricordano che tale onere probatorio segue il principio di vicinanza della prova: infatti è irrealistico e si risolverebbe nella 'probatio diabolica' addossare su chi abbia subito l’infedeltà altrui l’onere di provare la rilevanza causale del tradimento in relazione alla fine del matrimonio. In buona sostanza l’addebito legato al tradimento della moglie ha comportato la sua condanna al mantenimento a favore dell'ex-marito.