L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a moglie e figli ha subito una modifica per effetto del Decreto n. 18/2018 che ha introdotto il il nuovo articolo 570 bis del codice penale. L’ex coniuge che si rifiuta di versare l’assegno di mantenimento da ora in poi non avrà più vita facile, dato che rischierà non solo di pagare una multa salata fino a 1032 euro , ma anche di finire in carcere per un anno.

Il nuovo articolo 570 bis cod.pen, in vigore da oggi infatti rivoluziona e riordina la materia. Recita testualmente: ‘Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di nullità del matrimonio, di cessazione degli effetti civili ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di affidamento condiviso dei figli e di separazione dei coniugi ‘.

L’art 570 bis viene inserito nel codice penale dal decreto n. 21/2018 come nuova fattispecie di reato , abrogando previsioni analoghe presenti in altre leggi speciali ( ovvero l'art. 12-sexies della L n.898 del 1° dicembre 1970, e l'art. 3 della L n 54 del 08.02 2006)

Nuovo 570bis, qual è l’ambito di applicazione delle norma?

Il nuovo articolo seguirà l'attuale art. 570 c.p. che è stato sempre oggetto di varie e a volte contrastanti interpretazioni da parte degli addetti ai lavori nonché della magistratura. Tale testo non brilla di certo per chiarezza prevedendo 3 diverse figure criminose che possono scaturire dall'inosservanza volontaria, dei diversi obblighi inerenti al matrimonio o ai rapporti di parentela.

Il nuovo art 570 bis invece, introducendo una nuova fattispecie criminosa, sostituisce l’articolo 12 sexies della L. del 87 che aveva previsto come reato il solo caso di mancato pagamento degli assegni per l’ex o per i figli stabiliti nella sentenza di divorzio (ma non nella sentenza di separazione). Il nuovo articolo 570 bis è stato introdotto non solo per colmare le lacune insite nell’art 570 cp, ma anche per estendere il ventaglio di ipotesi in cui il coniuge inadempiente rischia sanzioni di carattere penale (carcere e multa).

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare viene esteso anche alle coppie separate e non solo a quelle divorziate.

In breve diventa reato anche non versare "ogni assegno" in favore del coniuge o dei figli, e quindi non solo quello provvisorio previsto in sede di separazione ( all'esito della prima udienza di comparizione dei coniugi).

Pertanto anche chi versa l’assegno mensile, può rischiare il carcere se omette di rimborsare le spese straordinarie dei figli. Invece l'omesso versamento dell’assegno per il figlio che ha compiuto i 18 anni non comporterebbe alcuna conseguenza penale se i genitori non sono sposati o se sono separati, lo sarà invece se i genitori sono divorziati. Non è tuttavia necessario che l’ex o i figli versino in uno stato di bisogno, non essendo in grado di essere economicamente indipendenti. Da una prima lettura della norma si evince già una diversità di tutela che rischia di complicare piuttosto che di semplificare le cose rispetto al passato.